L'Art. n°29 del D.L. n°4/2022, introduce un meccanismo di revisione prezzi obbligatorio fino al 31/12/2023.
Si informano le imprese aderenti che, all’art. 29 del D.L. n°4/2022 (ns circolare n°40/C/2022), viene introdotto un meccanismo di revisione prezzi obbligatorio fino al 31/12/2023 in relazione ai bandi, agli avvisi e alle lettere d’invito pubblicati o inviati a far data dall’entrata in vigore del decreto in questione, ossia dal 28 gennaio 2022.
In deroga all’art. 106, comma 1, lettera a, IV periodo del d.lvo n. 50/2016, vengono prese in considerazione le variazioni di prezzo di singoli materiali se superiori al 5% rispetto al prezzo rilevato nell’anno di presentazione dell’offerta. In tali casi si procede a compensazione, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il 5% ed in misura pari all’80% di detta eccedenza.
L’ISTAT deve definire entro 90 giorni dalla pubblicazione del decreto, ossia entro il 27 aprile 2022, la metodologia di rilevazione delle variazioni dei prezzi dei materiali mentre il MIMS procede entro il 31 marzo ed il 30 settembre di ciascun anno, alla determinazione con decreto delle variazioni percentuali dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi relativi a ciascun semestre. La compensazione è determinata applicando la percentuale di variazione che eccede il 5% al prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nei 12 mesi precedenti al decreto MIMS e nelle quantità accertate dal direttore dei lavori.
Il sistema introdotto comporta la presentazione alla stazione appaltante di un’istanza di compensazione entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sulla GURI del decreto MIMS di cui sopra. Il direttore lavori verifica l’eventuale effettiva maggiore onerosità subita dall’appaltatore, che va approvata con adeguata documentazione (preventivi di fornitori e sub contraenti o altri idonei mezzi di prova). Procede poi al riconoscimento della compensazione entro il limite massimo dell’80% dell’eccedenza rispetto alla franchigia del 5%.
Sono esclusi dalla compensazione i lavori contabilizzati nell’anno solare della presentazione dell’offerta. Per provvedere alla corresponsione la P.A. può utilizzare le somme appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, nonché le eventuali ulteriori somme a disposizione oltre ai ribassi d’asta qualora non diversamente destinati.
Fino al 31/12/2026 viene messo in campo il Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche istituito con specifico riferimento alle opere PNRR e PNC.
L’articolo in questione prevede altresì:
Gli Uffici dell’Associazione sono a Vs. completa disposizione per ogni utile ed eventuale delucidazione a riguardo.
Puoi scegliere quali categorie di cookie abilitare. I cookie necessari sono sempre attivi perché indispensabili per il corretto funzionamento del sito.