Riportiamo quanto previsto dopo la pubblicazione del DL Ristori ter, in merito alla cessione dei bonus fiscali previsto dall'art. n°28.
No alla seconda cessione del credito per il Superbonus e gli altri Bonus edilizi “ordinari”. Con le nuove regole, chi acquista il credito può utilizzarlo solo in compensazione. I crediti già ceduti al 7 febbraio potranno essere ri-ceduti una sola ulteriore volta ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.
È quanto previsto dall’art.28 del D.L. 27 gennaio 2022, n. 4, recante “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.21 del 27 gennaio 2022 (ns. circolare n°40/C/2022). Il decreto legge, in vigore dal 27 gennaio scorso, apporta modifiche al meccanismo di cessione del credito/sconto in fattura connesso al Superbonus 110% e agli altri bonus fiscali per l’edilizia (Bonus ristrutturazione, Eco-Sismabonus ordinari, Bonus Facciate), in funzione antifrode.
Nello specifico, l’art.28 del testo, riscrivendo alcuni passaggi dell’art.121, del D.L. 34/2020 e s.m.i., prevede che:
L’ANCE, pur condividendo l’obiettivo di contrastare le frodi, ritiene che ciò non possa comunque tradursi in una penalizzazione di migliaia di cittadini e di imprese corrette, generando migliaia di contenziosi e sicuri effetti sul mercato. A riguardo l’ANCE, tenuto conto di tutte le criticità conseguenti a tali disposizioni, già evidenziate presso le competenti sedi, ha già avviato le più opportune iniziative, per consentire, quantomeno, la salvaguardia degli interventi già iniziati e garantire a contribuenti ed operatori un quadro più chiaro, non soggetto a repentini cambiamenti.
In allegato si trasmette l‘attuale versione dell’art.121 del D.L. 34/2020, alla luce delle modifiche introdotte dal D.L. 4/2022.