Con il Decreto-Legge n. 4/22 introdotte ulteriori disposizioni in materia di Cassa Integrazione Guadagni e assegno di integrazione salariale, con alcune modifiche a quanto definito dalla Legge di bilancio 2022.
Si riporta in allegato il testo del Decreto-Legge 27 gennaio 2022, n. 4, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 21 del 27 gennaio 2022, nel quale sono previste – tra l’altro – modifiche alle norme in materia di ammortizzatori sociali ulteriori rispetto a quanto già previsto dalla Legge di bilancio 2022.
Nel ricordare che, trattandosi di un decreto-legge, le norme in esso contenute, per la loro definitiva validità, dovranno essere confermate dal Parlamento in sede di conversione in legge e facendo riserva di ulteriori approfondimenti, anche ad esito delle indicazioni che perverranno da parte degli Enti competenti, si dà una prima indicazione di alcune disposizioni di rilevanza previdenziale per le imprese associate.
MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI (art. 23)
TERMINI DECADENZIALI IN CASO DI PAGAMENTO DIRETTO DELLE PRESTAZIONI DI INTEGRAZIONE SALARIALE (comma 1, lett. b) – E’ riscritto il comma 5-bis dell’art. 7 del Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 148, aggiunto dalla Legge di bilancio 2022: in caso di pagamento diretto delle prestazioni di integrazione salariale, il datore di lavoro è tenuto, a pena di decadenza, ad inviare all’INPS tutti i dati necessari per il pagamento del trattamento entro la fine del secondo mese successivo a quello in cui è collocato (non più da quando sia iniziato) il periodo di integrazione salariale, ovvero, se posteriore, entro il termine di 60 giorni dalla comunicazione (non più dall’adozione) del provvedimento di autorizzazione. Trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.
COMPATIBILITA’ CON LO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITA’ LAVORATIVA (comma 1, lett. c) – In base alla precisazione apportata all’art. 8, comma 2, del Decreto Legislativo n. 148/2015, il lavoratore beneficiario di integrazione salariale, il quale svolga, durante la sospensione o la riduzione dell’orario di lavoro, attività di lavoro subordinato di durata superiore ai sei mesi, nonché attività di lavoro autonomo, non ha diritto al trattamento di integrazione salariale per le giornate di lavoro effettuate. Laddove, invece, il lavoratore svolga attività di lavoro subordinato a tempo determinato di durata pari o inferiore alle sei mensilità, la prestazione è sospesa per la durata del rapporto di lavoro.
ESAME CONGIUNTO IN VIA TELEMATICA (comma 1, lettere d e g) – E’ stato precisato che gli esami congiunti previsti nell’ambito delle procedure di Cassa Integrazione Guadagni ordinaria e straordinaria dagli articoli 14 e 24 del Decreto Legislativo n. 148/2015 possono tenersi anche in via telematica.
PROROGA DELLA CIGS OLTRE I LIMITI TEMPORALI DI LEGGE (comma 1, lett. f) – E’ stato abrogato il comma 5 dell’art. 22-ter del Decreto Legislativo n. 148/2015, introdotto dalla Legge di bilancio 2022, secondo il quale, per l’anno 2022, la proroga oltre i limiti temporali di legge del trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all’art. 22-bis dello stesso Decreto Legislativo n. 148/2015 (finanziata anche per gli anni 2022 e 2023) sarebbe potuta essere concessa esclusivamente per la causale del contratto di solidarietà.
CONDIZIONALITA’ – La condizionalità dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria alle iniziative di carattere formativo o di riqualificazione di cui all’art. 25-ter del Decreto Legislativo n. 148/2015, aggiunto dalla Legge di bilancio 2022, è stata estesa anche agli interventi di integrazione salariale straordinaria erogati dai Fondi di solidarietà. Si ricorda che le modalità attuative del citato art. 25-ter saranno oggetto di un decreto ministeriale di prossima emanazione, che stabilirà anche le sanzioni comminate in caso di mancata e ingiustificata partecipazione del lavoratore alle suddette iniziative.
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