Il Ministero della Salute ha pubblicato l'Ordinanza del 22 febbraio 2022, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n°45 del 23/02/2022, ponendo nuove regole per l'ingresso in Italia.
Informiamo le Imprese aderenti che sulla Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2022, è stata pubblicata l’Ordinanza del 22 febbraio 2022 del Ministero della Salute, con la quale si comunica la cessazione a partire dal 1° marzo 2022 e fino al 31 marzo 2022 dell’applicazione delle ordinanze del Ministro della Salute: 28 settembre 2021, 22 ottobre 2021 (ns. circolare n°502/C/2021), 14 dicembre 2021 (ns. circolare n°586/C/2021) e 27 gennaio 2022.
Le disposizioni della presente Ordinanza si applicano anche alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano.
Tra le misure contenute nell’Ordinanza, si riportano di seguito le seguenti disposizioni di interesse:
– Articolo 1: Disposizioni relative agli ingressi sul territorio nazionale
Ai fini dell’accesso in Italia, e sempre che non insorgano sintomi da COVID-19, è necessario presentare:
– Il digital Passenger Locator Form;
– La certificazione verde COVID-19, o altra certificazione riconosciuta come equivalente. Nel caso in cui non venga presentata alcuna di dette certificazioni, trova applicazione la misura della quarantena per un periodo di 5 giorni, al termine del quale è obbligatorio eseguire un test molecolare o antigienico.
Gli spostamenti da e per la Repubblica di San Marino e lo Stato della Città del Vaticano non sono soggetti a limitazioni né a obblighi di dichiarazione.
– Articolo 2: Deroghe
Ai fini dell’accesso in Italia, e sempre che non insorgano sintomi da COVID-19, fermo restando l’obbligo del digital Passenger Locator Form, non è necessaria la presentazione della certificazione verde COVID-19, o altra certificazione riconosciuta come equivalente per i seguenti soggetti di interesse:
– lett. c) ai lavoratori transfrontalieri in ingresso e in uscita dal territorio nazionale per comprovati motivi di lavoro e per il conseguente rientro nella propria residenza, abitazione o dimora;
– lett. d) agli alunni e agli studenti per la frequenza di un corso di studi in uno Stato diverso da quello di residenza, abitazione o dimora, nel quale ritornano ogni giorno o almeno una volta la settimana.
Pertanto, in queste ipotesi di deroga, oltre a non essere necessaria la presentazione della certificazione verde COVID-19, o altra certificazione riconosciuta come equivalente, non trova applicazione la misura della quarantena per un periodo di 5 giorni.
Per quanto non riportato nella presente si rimanda al testo dell’Ordinanza.
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