
In merito a quanto da noi illustrato precedentemente con la circolare n°204/C/2022 (vai al link), specifichiamo che all’interno del protocollo, sono contenute alcune misure di precauzione e segue e attua le prescrizioni del Legislatore e le indicazioni dell’Autorità sanitaria, con specifica attenzione all’ambiente di lavoro “cantiere”
Pertanto, nelle attività fisse di impresa, in linea con le indicazioni fornite da Confindustria, si ribadisce l’opportunità di continuare ad applicare, anche in fase post emergenziale, i protocolli aziendali attuativi del Protocollo condiviso del 6 aprile 2021.
Con specifico riferimento al recente protocollo dei cantieri, si rileva che il paragrafo “DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE” prevede che “L’adozione delle misure di igiene e dei dispositivi di protezione è di fondamentale importanza ed è necessario l’uso delle mascherine secondo quanto previsto dalla disciplina vigente”.
Ciò significa che:
– l’uso dei dispositivi di protezione individuale è necessario nei casi di condivisione dell’ambiente di lavoro “cantiere” al chiuso (sono compresi, pertanto, anche gli apprestamenti quali le mense, i baraccamenti, gli spogliatoi, ecc). Quanto detto non sussiste laddove sia garantita la condizione di isolamento;
– l’uso dei dispositivi di protezione individuale è necessario all’aperto laddove si configurino affollamenti.
Si ricorda, inoltre, che, ai sensi dell’ordinanza del ministero della Salute del 28 aprile 2022, fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto – legge 24 marzo 2022, n. 24, e comunque non oltre il 15 giugno prossimo, vige l’obbligo indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie nel caso l’attività lavorativa si svolga presso strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali.
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