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In provincia

Circolare 224/C/2022 – Lettera del Presidente – Azioni intraprese con il Governo e il Parlamento

19 Maggio 2022
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Caro Collega, 

desidero aggiornarti su alcuni importanti risultati che abbiamo conseguito grazie ad una forte azione di sensibilizzazione messa in campo con il Governo e il Parlamento in occasione dell’iter di conversione in legge del DL n. 21/2022 (cd. DL Ucraina) che si sta per concludere in questi giorni. 

Tra questi ti segnalo innanzitutto l’approvazione della norma sulla qualificazione obbligatoria delle imprese per l’esecuzione dei lavori che usufruiscono, anche indirettamente, di risorse pubbliche come il Superbonus 110% e il Bonus Facciate. 

La norma approvata, frutto di una mediazione politica molto accesa con la categoria degli artigiani, prevede che se i lavori da realizzare siano di importo superiore a 516 mila euro le imprese non potranno sottoscrivere i relativi contratti di appalto se non in possesso dell’attestazione SOA. Per consentire un’applicazione graduale della previsione, e permettere a tutte le imprese che ne siano sprovviste, di dotarsi di tale attestazione, la decorrenza dell’obbligo non sarà immediata ma riguarderà i contratti sottoscritti dal 1° luglio 2023. Tuttavia, si prevede che, già dal 1° gennaio 2023, le imprese possano operare solo previa dimostrazione dell’avvio dell’istruttoria necessaria con gli organismi preposti al rilascio delle attestazioni. 

Come ben sai la qualità degli interventi eseguiti rappresenta una condizione fondamentale per il raggiungimento di qualsiasi obiettivo di risparmio energetico e di sicurezza antisismica. Il massiccio ingresso sul mercato, a cui si sta assistendo in questi mesi, di imprese che non offrono alcuna garanzia sulla competenza professionale e sulla continuità aziendale, pone a carico delle famiglie committenti l’enorme rischio di veder vanificati gli effetti degli interventi, nonché di non riuscire ad ottenere i benefici sperati.

Si tratta, pertanto, di una misura auspicata da tempo e che ritengo assolutamente necessaria per offrire una prima risposta concreta al bisogno di trasparenza, correttezza, affidabilità delle imprese che eseguono lavori di questo tipo e al tempo stesso per frenare l’accesso al mercato da parte di operatori improvvisati che alterano la concorrenza con il mancato rispetto delle minime regole di sicurezza del lavoro e delle opere realizzate. 

Un altro importante risultato da noi raggiunto riguarda l’ampliamento dell’ambito di applicazione della disposizione, introdotta originariamente dal c.d. DL Antifrodi, che subordina il riconoscimento dei benefici fiscali connessi ai vari bonus edilizi all’applicazione, da parte dei datori di lavoro che eseguono lavori edili, del contratto collettivo nazionale e territoriale dell’edilizia (per i lavori edili che saranno avviati dal prossimo 27 maggio). Ricordo che, a tal fine, nell’atto di affidamento dei lavori ciò deve essere espressamente indicato e che il contratto collettivo applicato deve essere, altresì, riportato nelle fatture emesse in relazione all’esecuzione dei predetti lavori. 

L’originario ambito di applicazione della suddetta norma concerne i lavori edili di importo superiore a 70.000 euro. Grazie alla modifica richiesta e ottenuta dall’Ance, a seguito dell’approvazione definitiva, e della conseguente entrata in vigore, della legge di conversione del DL Ucraina la medesima disposizione si applicherà, invece, alle opere il cui importo risulti complessivamente superiore a 70.000 euro, fermo restando che l’obbligo di applicazione della contrattazione collettiva nazionale e territoriale del settore edile riguarda esclusivamente i lavori edili. 

In tal modo, il campo di applicazione di questa importante norma di legge è stato sostanzialmente allineato a quello della verifica di congruità dell’incidenza della manodopera, che per i lavori privati (anche non assistiti da bonus fiscali) riguarda, come è noto, le opere il cui valore risulti complessivamente di importo pari o superiore a 70.000 euro. 

Tengo a ricordare, più in generale, che questa fondamentale disposizione sull’obbligo di applicazione del contratto collettivo dell’edilizia per i lavori edili che beneficiano dei bonus fiscali è stata fortemente voluta dall’Ance allo scopo di garantire che ai lavoratori impiegati nella realizzazione di questi lavori sia assicurata una formazione adeguata in materia di salute e sicurezza, nonché gli ulteriori servizi erogati dal nostro sistema bilaterale per incrementare i livelli di sicurezza in cantiere. 

Con l’obiettivo di supportare le imprese nell’attuale contesto emergenziale, caratterizzato da una perdurante e oggettiva irreperibilità di molti materiali necessari per il settore, abbiamo chiesto e ottenuto anche la proroga straordinaria di un anno dei termini di validità dei titoli edilizi (permessi di costruire e Scia), delle convenzioni urbanistiche e dei relativi piani attuativi nonché delle autorizzazioni paesaggistiche e delle dichiarazioni e autorizzazioni ambientali comunque denominate. 

La proroga opera automaticamente senza necessità di una valutazione da parte della pubblica amministrazione interessata ma sarà sufficiente una comunicazione da parte dell’interessato che intenda avvalersene. 

La norma riproduce quanto già previsto dalle precedenti proroghe straordinarie, da ultimo a seguito della pandemia ma, rispetto ad esse, è stata introdotta una specificazione nonostante la nostra azione di contrasto. In particolare è stato previsto che la possibilità di usufruire della proroga non risulti in contrasto, tra l’altro, “con piani o provvedimenti di tutela dei beni culturali o del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo n. 42 del 2004”. 

Tale indicazione, oltre a non essere chiara nella formulazione, si ritiene che sia incompatibile con l’obiettivo di automaticità della proroga e con il carattere stesso di tale atto che non implica un rinnovo del provvedimento, che, nel caso in cui si riferisca ad un immobile soggetto a vincolo, è stato già oggetto di valutazione sotto il profilo culturale o paesaggistico dall’autorità competente alla tutela (es. Soprintendenza) nell’ambito del rilascio della relativa autorizzazione. 

Ritengo, comunque, molto positivo il risultato ottenuto anche per gli effetti che tale misura potrà avere su tutti i contratti di appalto in corso di esecuzione frenati o sospesi per mancanza delle materie prime. Il riconoscimento da parte del legislatore di una proroga dei titoli legittimanti gli interventi edilizi potrà portare le parti a valutare una riattualizzazione delle previsioni contrattuali anche scongiurando l’applicazione di eventuali penali per il ritardo. Sarebbe, infatti, contrario ad ogni canone di buona fede e correttezza non procedere in tal senso di fronte al verificarsi di fatti assolutamente eccezionali come quelli che stiamo vivendo tuttora (e così come avvenuto nel periodo della pandemia). 

Sperando di poterti comunicare al più presto ulteriori esiti positivi delle nostre azioni ti formulo i miei più cordiali saluti.

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