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In provincia

Circolare 240/C/2022: INL: modifiche alla disciplina del subappalto – Chiarimenti – Nota n. 1049/2022.

26 Maggio 2022
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Si trasmette alle Imprese aderenti, per opportuna conoscenza, la Nota n. 1049 del 19 maggio 2022, con la quale l’INL ha fornito ulteriori chiarimenti in merito alla disciplina del subappalto negli appalti pubblici, prevista dall’art. 105, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016, così come modificata dall’art. 49, D.L. n. 77/2021.

Si ricorda che il citato art. 49, comma 1, lett. b) punto 2 del D.L. n. 77/2021 ha, tra l’altro, sostituito come segue il primo periodo dell’art. 105, comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016 stabilendo che “il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l’applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l’oggetto dell’appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell’oggetto sociale del contraente principale”.

Sull’applicazione di tale disposizione, l’INL aveva già fornito indicazioni con nota n. 1507 del 6 ottobre 2021.

Fermo restando quanto sopra, con la presente nota, l’INL, d’intesa con l’Ufficio legislativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e acquisito il parere ANAC, ha fornito chiarimenti sull’ambito applicativo temporale dell’art. 49, affermando che “sebbene il tenore letterale della disposizione di cui all’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 preveda una immediata sostituzione del periodo contenuto nel comma 14 e potrebbe lasciar propendere per una immediata operatività della stessa anche nei confronti dei contratti di subappalto in corso alla data della sua entrata in vigore, si ritiene che le modifiche apportate al predetto comma non possano risultare indifferenti rispetto alle condizioni di aggiudicazione, attesa l’introduzione di oneri non valutati in fase di gara“.

 

Inoltre, l’INL evidenzia che “[…] la stessa relazione Illustrativa al D.L. n. 77/2021 ha precisato che la disposizione di modifica del comma 14 dell’art. 105 del Codice dei contratti pubblici si è resa necessaria per garantire la tutela dei lavoratori dagli eccessivi ribassi applicati dai subappaltatori anche alla luce della soppressione della previsione che stabilisce un limite percentuale (20%) al ribasso ritenuto, a seguito di procedura di infrazione, non compatibile con le direttive europee. Tali considerazioni sembrano, quindi, legare l’applicabilità delle novelle contenute al comma 14 alle caratteristiche delle offerte economiche formulate dai subappaltatori.”

In considerazione di quanto sopra esposto (e delle ulteriori argomentazioni riportate nella nota in esame, cui si fa rinvio), l’INL ritiene che il nuovo comma 14 del citato art. 105 risulti applicabile unicamente nei confronti dei contratti di subappalto relativi a gare il cui bando sia stato pubblicato dopo l’entrata in vigore del D.L. n. 77/2021, ossia dal 1° giugno 2021.

Per quanto non riportato nella presente, si rinvia al testo della suddetta nota.

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2022_05_24_Nota_INL_1049_2022
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