• cerca Area Riservata
logoancelogoancelogoancelogoance
  • Chi siamo
    • ANCE Ragusa
    • Organi associativi e struttura
    • Statuto
  • Servizi
  • News
    • In provincia
  • Eventi
  • Contatti
  • Cerca
  • HTML personalizzato
In provincia

Circolare 260/C/2022: L. 51/2022 di conversione DL. 21/2022 (Decreto Ucraina) – Proroga straordinaria di 1 anno per i permessi di Costruire, SCIA e convenzioni urbanistiche.

8 Giugno 2022
Categories
  • In provincia
Tags
facebook sharing buttontwitter sharing buttonlinkedin sharing buttonemail sharing button whatsapp sharing button
image_paperclip Allegati
image_pdfStampa

Informiamo le Imprese aderenti che l’art. 10-septies del Decreto Legge 21/2022 “Decreto Ucraina”, come convertito dalla Legge 51/2022, ha introdotto una proroga straordinaria di 1 anno dei termini di validità dei Permessi di Costruire e delle Segnalazioni Certificate di Inizio Attività (SCIA), nonché la proroga di 1 anno dei termini di validità delle convenzioni urbanistiche e quelli di inizio e fine lavori previsti dai piani attuativi.

La nuova proroga, in vigore dal 21 maggio 2022, è stata sollecitata dall’ANCE ed introdotta al fine di venire incontro all’attuale situazione di difficoltà negli approvvigionamenti dei materiali e negli incrementi eccezionali dei loro prezzi.

 Proroga straordinaria Permessi di Costruire e SCIA (art. 10-septies, comma 1, lett. a)

 

Sono prorogati di 1 anno i termini di inizio e fine lavori dei Permessi di Costruire rilasciati o formatisi fino al 31 dicembre 2022, e specificatamente la norma si applica ai:

  • Permessi di Costruire rilasciati (o formatisi mediante silenzio assenso ai sensi dell’art. 20 del DPR 380/2001) prima della sua entrata in vigore della Legge 51/2022 (e quindi prima del 21 maggio 2022)
  • Permessi di Costruire rilasciati (o formati per silenzio assenso) dopo il 21 maggio 2022 e fino al 31 dicembre 2022.

La proroga non è automatica e per poterne usufruire occorre:

  • una comunicazione al Comune nella quale l’interessato espliciti la volontà di volersene avvalere; la comunicazione deve contenere l’indicazione degli estremi dei titoli edilizio e del termine che si vuole prorogare (inizio o fine lavori);
  • la ricorrenza di alcune condizioni, cioè che i termini di inizio o fine lavori non siano già decorsi al momento della comunicazione al Comune e che il titolo abilitativo non risulti in contrasto con nuovi strumenti urbanistici approvati e con piani o provvedimenti di tutela dei beni culturali o del paesaggio ai sensi del DLgs 42/2004 (es. piani paesaggistici, decreti di vincolo, ecc…).

La proroga, con le medesime condizioni di cui sopra, trova applicazione anche a:

  • SCIA presentate entro il 31 dicembre 2022 (il cui termine di efficacia di 3 anni viene così portato a 4 anni);
  • autorizzazioni paesaggistiche rilasciate entro il 31 dicembre 2022;
  • dichiarazioni e autorizzazioni ambientali comunque denominate; in questi casi, le relative comunicazioni dovranno essere presentate agli specifici enti competenti.

Peraltro, la norma specifica che la proroga si applica anche ai PdC e alle SCIA che hanno già beneficiato delle proroghe vigenti ai sensi delle seguenti normative:

  • art. 15 comma 2, DPR 380/2001: proroga ordinaria nei casi e nei modi indicati dal Testo Unico Edilizia;
  • art. 10, comma 4 del DL 76/2020: proroga, legata alla pandemia, di 1 anno per l’inizio lavori e di 3 anni la fine lavori per PdC rilasciati e SCIA presentate al 31/12/2020;
  • art. 103, comma 2 del DL 18/2020: proroga di 90 giorni dalla cessazione dello stato di emergenza, avvenuto il 31/3/2022, per atti della pubblica amministrazione in scadenza fra il 31/01/2020 e 31/03/2022, che mantengono la loro validità fino al 29/06/2022.

In questo modo è possibile estendere ulteriormente l’efficacia di titoli abilitativi e SCIA già prorogati in precedenza (in via ordinaria o straordinaria) e pertanto sarà possibile presentare al Comune la comunicazione di avvalersi dell’art. 10-septies del DL 21/2022 per titoli abilitativi o SCIA ancora efficaci in quel momento, grazie a precedenti proroghe che ne hanno esteso l’efficacia originaria.

Proroga straordinaria convenzioni urbanistiche e piani attuativi (art. 10-septies, comma 1, lett. b)

 

Sono prorogati di 1 anno:

  • il termine di validità delle convenzioni di lottizzazione ovvero degli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale (generalmente pari a 10 anni) formatisi fino al 31/12/2022. In questi casi si ritiene applicabile la giurisprudenza relativa alle precedenti proroghe in base alla quale, al fine di poter usufruire della proroga, è necessario che la convenzione sia efficace alla data di entrata in vigore della norma (TAR Lombardia, sez. Brescia, sez. I, 12/01/2022, n. 24; TAR Lombardia, sez. Brescia, sez. I, 02/02/2021, n. 112; TAR Emilia Romagna, sez. Parma, 25/10/2018, n. 257);
  • i termini di inizio e fine lavori previsti nell’ambito di tali convenzioni o accordi similari. Secondo gli orientamenti della giurisprudenza, la proroga riguarda tutti i termini previsti nell’ambito della convenzione urbanistica, senza la necessità di distinguere, all’interno di pattuizioni spesso molto complesse e articolate nell’individuazione degli obblighi delle parti, fra termini scaduti e non ancora scaduti al momento di entrata in vigore della norma (TAR Emilia Romagna, sez. Parma, 25/10/2018, n. 257; TAR Lazio. Roma, sez. II, 04/12/2017, n. 11973; TAR Lombardia, Brescia, sez. I, 02/02/2017, n. 145);
  • i termini dei relativi piani attuativi e di qualunque altro atto ad essi propedeutico.

La proroga è automatica, non essendo prevista dalla norma la comunicazione al Comune, ma è richiesto che non ci siano contrasti con piani o provvedimenti di tutela dei beni culturali e del paesaggio ai sensi del D.Lgs 42/2004.

 

La norma si applica anche ai diversi termini delle convenzioni urbanistiche (ovvero agli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale) e ai relativi piani attuativi che hanno già usufruito della proroga straordinaria ai sensi delle seguenti normative:

  • art. 30, comma 3-bis del DL 69/2013: proroga di 3 anni per gli atti formatisi al 31/12/2012;
  • art. 10, comma 4-bis del DL 76/2020: proroga di 3 anni per gli atti formatisi al 31/12/2020.

In allegato è consultabile la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell’art. 10-septies del Decreto Legge 21/2022, come convertito dalla Legge 51/2022. 

Allegati
Circolare_260_C_2022
Apri

DL_Ucraina1
Apri

Share
Copyright © 2021 ANCE. Tutti i diritti riservati.
Privacy
Cookie Policy
Social Media Policy
Lavora con noi
Copyright © 2021 ANCE. Tutti i diritti riservati.
Utilizzando il nostro sito web si acconsente all'uso dei cookie anche di terze parti.
Read MoreChiudi
Manage consent

Privacy Overview

This website uses cookies to improve your experience while you navigate through the website. Out of these, the cookies that are categorized as necessary are stored on your browser as they are essential for the working of basic functionalities of the website. We also use third-party cookies that help us analyze and understand how you use this website. These cookies will be stored in your browser only with your consent. You also have the option to opt-out of these cookies. But opting out of some of these cookies may affect your browsing experience.
Necessary
Sempre abilitato
Necessary cookies are absolutely essential for the website to function properly. This category only includes cookies that ensures basic functionalities and security features of the website. These cookies do not store any personal information.
Non-necessary
Any cookies that may not be particularly necessary for the website to function and is used specifically to collect user personal data via analytics, ads, other embedded contents are termed as non-necessary cookies. It is mandatory to procure user consent prior to running these cookies on your website.
ACCETTA E SALVA
ANCE RagusaLogo Header Menu
  • Chi siamo
    • ANCE Ragusa
    • Organi associativi e struttura
    • Statuto
  • Servizi
  • News
    • In provincia
  • Eventi
  • Contatti


  • Contatti

    Area Riservata