Si informa, per opportuna conoscenza, che l’INPS, con il messaggio n. 2766 dell’11 luglio 2022, ha illustrato le modifiche introdotte dalla legge di Bilancio 2022 alla disciplina dell’incentivo per l’assunzione di beneficiari del Reddito di cittadinanza, di cui all’art. 8 del decreto-legge n. 4/2019.
Il precedente testo dell’art. 8 del decreto-legge n. 4/2019 prevedeva l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro e del lavoratore (con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL) nel limite dell’importo mensile del Reddito di cittadinanza (Rdc) spettante al lavoratore all’atto dell’assunzione, con un tetto mensile di 780 euro, per i soli datori di lavoro che assumevano con contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato (anche mediante contratto di apprendistato). In seguito alle modifiche apportate dalla legge di Bilancio 2022, il suddetto esonero è stato esteso anche ai datori di lavoro che assumono i soggetti beneficiari di Rdc mediante contratto a tempo parziale o a tempo determinato.
È stato, inoltre, abrogato l’obbligo in capo al datore di lavoro, quale condizione di accesso all’esonero in oggetto, di comunicare preliminarmente le disponibilità dei posti vacanti alla piattaforma digitale dedicata al Rdc presso l’ANPAL.
È stato poi introdotto il nuovo comma 1-bis, il quale prevede che: “Le agenzie per il lavoro iscritte all’albo informatico delle agenzie per il lavoro disciplinate dal decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, autorizzate dall’ANPAL a offrire i servizi di incontro tra domanda e offerta di lavoro possono svolgere attività di mediazione tra domanda e offerta di lavoro per i beneficiari di Rdc”. Al successivo nuovo comma 1-ter, in favore delle suddette agenzie è stato riconosciuto per ogni soggetto assunto a seguito della specifica attività di intermediazione il 20 per cento dell’incentivo in oggetto, che viene decurtato dall’importo spettante al datore di lavoro. Pertanto, qualora il lavoratore venga assunto dal datore di lavoro a seguito della specifica attività di intermediazione svolta da un’agenzia per il lavoro (e ciò sia segnalato nell’istanza di riconoscimento del beneficio presentata dal datore di lavoro medesimo), l’ammontare della agevolazione riconoscibile a quest’ultimo sarà decurtato del 20 per cento, che verrà riconosciuto all’agenzia.
Con il messaggio in esame, l’INPS ha comunicato che è stato modificato il modulo telematico di domanda per il riconoscimento dell’esonero in oggetto denominato “SRDC – Sgravio Reddito di Cittadinanza – art. 8 del d.l. n. 4/2019” presente nella sezione “Portale delle Agevolazioni” (ex sezione DiResCo), in modo tale da recepire le modifiche sopra illustrate. L’importo dell’incentivo, riconosciuto dalle procedure telematiche, costituirà l’ammontare massimo dell’agevolazione che potrà essere fruita nelle denunce contributive.
L’INPS ha precisato che lo sgravio sarà riconosciuto in base alla minore somma tra il beneficio mensile del Rdc spettante al nucleo familiare, il tetto mensile di 780 euro e i contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro e del lavoratore. Dunque, nelle ipotesi di assunzione a tempo pieno e successiva trasformazione in part-time, sarà onere del datore di lavoro riparametrare l’incentivo spettante in base ai contributi effettivamente dovuti e fruire dell’importo ridotto.
L’INPS, l’ANPAL e l’INL effettueranno i controlli di loro pertinenza, volti ad accertare l’effettiva sussistenza dei presupposti di legge per la fruizione dell’esonero in argomento, anche a seguito dell’autorizzazione al godimento dell’agevolazione.
La fruizione del beneficio potrà avvenire mediante conguaglio nelle denunce contributive secondo le indicazioni già fornite dall’INPS con il messaggio n. 4099/2019 , al quale si rinvia.
Per quanto riguarda le sole assunzioni effettuate dal datore di lavoro a seguito dell’attività di intermediazione di un’agenzia per il lavoro, l’INPS ha fornito ulteriori indicazioni operative, anche per le modalità di compilazione del flusso Uniemens, per le quali si rinvia al paragrafo 2 del messaggio in esame. In proposito, si segnala che l’eventuale regolarizzazione dei mesi pregressi (dal mese di gennaio 2022 e fino al mese precedente l’esposizione del corrente), può essere effettuata esclusivamente nei flussi Uniemens di competenza dei mesi di luglio, agosto e settembre 2022, e che i datori di lavoro che hanno diritto al beneficio, ma hanno sospeso o cessato l’attività, dovranno avvalersi della procedura delle regolarizzazioni (Uniemens/Vig) per poter fruire dell’esonero spettante.