
Trasmettiamo alle Imprese aderenti la circolare n. 37615 del 31 agosto 2022 (in allegato alla presente), con la quale il Ministero della Salute ha aggiornato le modalità di gestione dei casi e dei contatti stretti con persone affette da SARS-CoV-2, che erano state precedentemente individuate dalla circolare n. 19680 del 30 marzo scorso.
ISOLAMENTO CASI COVID-19
I soggetti risultati positivi a un test diagnostico molecolare o antigenico per SARS-CoV-2 sono sottoposti alla misura dell’isolamento, secondo le seguenti modalità:
CONTATTI STRETTI
Il Ministero della Salute ha comunicato che per i contatti stretti di caso di infezione da SARS-CoV-2 si devono tuttora applicare le indicazioni contenute nella Circolare n. 19680 del 30 marzo scorso, di seguito riportate.
A coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2 è applicato il regime dell’auto-sorveglianza, consistente nell’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, al chiuso o in presenza di assembramenti, fino al decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto.
Se durante il periodo di auto-sorveglianza si manifestano sintomi suggestivi di possibile infezione da COVID-19, è raccomandata l’esecuzione immediata di un test antigenico o molecolare per la rilevazione di SARS-CoV-2, che in caso di risultato negativo va ripetuto, se ancora sono presenti sintomi, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto.
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