
Facendo seguito alla nostra circolare n°374/C/2022 dal titolo “Emergenza COVID-19- Ministero della Salute: aggiornamento delle modalità di gestione dei casi e dei contatti stretti COVID-19”, si informa che Confindustria ha pubblicato sul portale un chiarimento in ordine al rientro al lavoro dopo il cd long Covid.
La circolare n. 37615 (vai al link), recentemente pubblicata dal Ministero della Salute sul nuovo regime dell’isolamento (e della quarantena), precisa che l’interruzione dell’isolamento al quattordicesimo giorno successivo al primo tampone positivo può avvenire “a prescindere dall’effettuazione del test”.
La predetta circolare deroga alla regola affermata nel DL 24/2022, secondo cui è necessaria, comunque, la effettuazione del tampone alla fine del periodo di isolamento.
Per quanto riguarda lo specifico tema della tutela della sicurezza sul lavoro, il provvedimento non svolge alcuna considerazione.
Confindustria ricorda che il Protocollo del 30 giugno 2022, sul punto, fa rinvio alla stessa norma (art. 4 del decreto-legge 24 marzo 2022 n. 24 convertito in legge 19 maggio 2022 n. 52) e alla circolare del Ministero della Salute n. 19680 del 30 marzo 2022 (che ne detta i criteri applicativi). Quest’ultima rinvia a sua volta, senza aggiornamenti, alla precedente circolare 60136/2021, che, pur non trattando nello specifico il tema del cd long covid, prevedeva in via generale il test alla fine dell’isolamento.
È così sorto il dubbio se debba seguirsi la specifica indicazione dell’ultima circolare (che aggiorna le precedenti dal punto di vista scientifico) ovvero l’indicazione di legge (che non può essere derogata da una circolare e che prevede sempre e comunque il test finale, deve ritenersi anche in caso di long covid) ovvero, ancora, il regime del Protocollo, in quanto specifico per il lavoro (ambito che, normalmente, ha seguito una disciplina autonoma rispetto a quella generale, secondo le linee dei Protocolli via via aggiornati).
Confindustria ha chiesto un parere per le vie brevi al Ministero della Salute.
La risposta è nel senso della necessità di seguire il Protocollo del 30 giugno 2022 e, quindi, di eseguire sempre il tampone.
Secondo il Ministero, infatti, “la riflessione preliminare per inquadrare la tematica è che, già dall’inizio della pandemia, le disposizioni in ambito lavorativo hanno seguito una loro specificità per fini di tutela e di prudenza richiesti dalle parti sociali e, in taluni contesti, anche da alcune categorie di lavoratori (fragili, malati cronici etc..)”.
Parimenti, anche la circolare 37615 DGPREV del 31.08.2022 dispone procedure per la popolazione e non entra nel merito del contesto lavorativo.
Per quest’ultimo rimangono valide, salvo diverse future disposizioni, le modalità definite dai protocolli”.
NE CONSEGUE CHE IL TAMPONE AL RIENTRO È SEMPRE NECESSARIO, ANCHE IN CASO DI CD LONG COVID.
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