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Circolare n°431/C/2022: Agenzia delle Entrate – Cessione e sconto in fattura dei bonus edilizi – Chiarimenti – Circolare n. 33/E del 06.10.2022.

7 Ottobre 2022
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In seguito alle modifiche introdotte dal Decreto Aiuti-bis e dalle molteplici richieste da parte dell’intero comparto dell’edilizia ma anche del sistema bancario, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la nuova Circolare n. 33/E del 06.10.2022 che fornisce importanti chiarimenti in merito alla responsabilità di tipo amministrativo del fornitore e del cessionario, in ambito di cessione credito e sconto in fattura dei bonus edilizi e istruzioni per la gestione di eventuali errori nella comunicazione per la scelta dell’opzione.

Responsabilità solidale di fornitore e cessionari

La Circolare 33/E fornisce chiarimenti sulla disciplina della responsabilità solidale del fornitore che ha applicato lo sconto in fattura e del cessionario del credito, qualora sia accertata la mancata sussistenza, anche parziale, dei requisiti che danno diritto alla detrazione d’imposta. Sempre alla luce delle modifiche normative introdotte dal decreto Aiuti-bis (Dl n.115/2022), la circolare fornisce inoltre una più specifica chiave di lettura degli indici di diligenza in capo agli acquirenti dei crediti d’imposta, che hanno un carattere esemplificativo e sono finalizzati a rendere omogenea e trasparente l’azione dell’Agenzia sul territorio nazionale.

Cessione dei crediti ai “correntisti” 

La circolare commenta inoltre le novità introdotte in sede di conversione del decreto Aiuti, in merito alla possibilità per le banche o le società appartenenti ad un gruppo bancario di cedere i crediti ai “correntisti” (diversi dai consumatori o utenti), fermo restando il divieto per il correntista cessionario del credito di operare ulteriori cessioni. 

Come rimediare in caso di ritardi nella comunicazione  

Finestra temporale più ampia per coloro che non hanno inviato nei tempi la comunicazione per l’esercizio dell’opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito, ossia entro il 29 aprile 2022 per le spese sostenute nel 2021 e per le rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2020. È infatti possibile avvalersi, a determinate condizioni, della “remissione in bonis”, istituto che consente di inviare la comunicazione fino al 30 novembre 2022 (termine di presentazione della dichiarazione dei redditi), versando un importo pari alla misura minima della sanzione stabilita. 

Come rimediare in caso di errori nella comunicazione 

La circolare contiene indicazioni utili nel caso siano stati commessi errori nella comunicazione di opzione inviata. In particolare, se l’errore nella comunicazione è formale, ad esempio sono stati riportati in modo sbagliato i dati catastali o lo stato di avanzamento lavori, è sufficiente inviare una segnalazione tramite PEC. Se invece l’errore è sostanziale, cioè se incide su elementi essenziali del credito ceduto, è possibile trasmettere una comunicazione sostitutiva entro il quinto giorno del mese successivo a quello di invio. Decorso tale termine, se il cessionario ha accettato il credito, le parti potranno richiedere l’annullamento dell’accettazione dei crediti derivanti da comunicazioni di prime cessioni o sconti non corrette, inviando un apposito modello – allegato alla circolare – a una casella PEC dedicata.

Detrazione delle spese per interventi effettuati dalle persone fisiche su unità immobiliari qualora sia raggiunto il 30% degli interventi entro il 30 settembre 2022

Come noto le persone fisiche possono fruire del Superbonus con riferimento agli interventi eseguiti su unità immobiliari anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, a condizione, tuttavia, che al 30 settembre di tale anno siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell’intervento complessivo. I contribuenti interessati, inoltre, possono scegliere se calcolare la predetta percentuale del 30 per cento considerando solo gli interventi ammessi al Superbonus oppure includere anche altri lavori non ammessi a tale agevolazione. La Circolare, finalmente, chiarisce che è possibile fruire del Superbonus anche nell’ipotesi in cui gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche siano iniziati dal 1° luglio 2022 ovvero, laddove previsto dalla normativa edilizia, il titolo abilitativo sia stato presentato da tale data. 

***

Si invia in allegato la Circolare n. 33/E del 06.10.2022 e il modello di richiesta di annullamento dell’accettazione dei crediti ceduti.

 

 

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