Facendo seguito alla nostra Circolare Prot. n.431/C/2022 del 06.10.2022, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la tanto attesa Circolare 33/E del 06.10.2022, che chiarisce il concetto di responsabilità solidale alla luce delle novità della legge 142/2022 e fornisce indicazioni sulle procedure da seguire per la correzione degli errori materiali e formali che riguardano le comunicazioni delle opzioni di cessione del credito e sconto in fattura all’Agenzia delle Entrate.
In sintesi, la Circolare va nella direzione richiesta dall’ANCE e consente la libera acquisizione dei crediti fiscali, che possono finalmente tornare a circolare, salva l’ipotesi in cui ci sia l’espressa volontà del cessionario e cedente (soggetti coinvolti) di commettere violazioni della normativa tributaria. In ogni caso, la verifica da parte del cessionario (acquirente del credito, compreso il correntista che acquista dalla banca) è limitata all’acquisizione della documentazione relativa all’intervento (fatture, bonifici etc.) ed all’effettiva esecuzione dei lavori dimostrata dall’asseverazione del tecnico abilitato.
In particolare, con riferimento alla disciplina della responsabilità in solido del fornitore che pratica lo sconto in fattura o del soggetto che compra il credito (cessionario), la Circolare 33/E precisa:
- la responsabilità solidale vige solo in presenza di dolo (volontà di realizzare la violazione) o colpa grave (imperizia indiscutibile con macroscopica inosservanza degli obblighi tributari), tenendo conto anche dell’attività professionale o d’impresa, esercitata dal soggetto che acquista il credito. Ad esempio, il dolo ricorre quando il cessionario è consapevole dell’inesistenza del credito. La colpa grave, invece, si manifesta quando il cessionario acquista il credito in assenza della documentazione a supporto;
- la presenza di asseverazione e visto di conformità limita sempre la responsabilità ai casi di dolo o colpa grave. Per i crediti da “bonus minori” per i quali l’obbligo di asseverazione della congruità dei costi e visto di conformità sono stati introdotti dal 12 novembre 2021, la limitazione opera solo se tale documentazione viene acquisita “ora per allora” anche per i “lavori in edilizia libera” o di importo inferiore a 10.000 euro;
- gli indici specificati nel par. 5.3 della CM 23/E/2022, in via generale, costituiscono “segnali d’allarme” utilizzati in sede di controllo tributario e non sono riferirti alla diligenza che deve osservare l’acquirente del credito (fornitore o cessionario, comprese banche e correntisti). Viceversa, il cessionario deve verificare l’effettiva esecuzione dei lavori e la presenza di tutta la documentazione che dimostra l’esecuzione degli stessi (fatture, bonifici).
In ogni caso l’Agenzia precisa che, anche in sede di controllo per il pregresso, si utilizzerà il criterio della presenza di “dolo o colpa grave” in capo al fornitore o al cessionario.
In particolare “l’incoerenza reddituale e patrimoniale tra il valore dei lavori e il profilo reddituale e patrimoniale dei beneficiari e del soggetto che acquista il credito” rileva, sempre in sede di controllo, esclusivamente se c’è una sproporzione tra l’importo dei lavori non coperto dall’agevolazione (che rimane a carico del committente) e la capacità finanziaria di tali soggetti. In ogni caso, la responsabilità non opera se il cessionario verifica pagamenti ed esecuzione dei lavori (acquisendo copia di bonifici e delle fatture). Allo stesso modo, anche l’indice relativo alla “sproporzione tra ammontare del credito ceduto e valore dell’unità immobiliare” è superato dalla verifica dell’effettiva esecuzione dei lavori e dall’esibizione della documentazione (asseverazione);
- il correntista che acquista il credito dalla banca non è tenuto ad effettuare nuovi controlli sull’esistenza del credito, a condizione che la banca gli fornisca tutta la documentazione relativa all’intervento.
Invece, per quanto riguarda l’iter da seguire per la correzione degli errori relativi alle comunicazioni relative alle opzioni per lo sconto in fattura/cessione del credito, inviate all’Agenzia delle Entrate, non più sanabili nel termine di invio previsto per legge (29 aprile 2022 per le spese 2021), viene chiarito che:
- in presenza di un errore formale che non modifica gli elementi essenziali della detrazione (es. recapito email o telefono, codice identificativo dell’asseverazione presentata, etc.), l’opzione è considerata valida ai fini fiscali e il relativo credito può essere ulteriormente ceduto o utilizzato in compensazione. Chi ha commesso l’errore (cedente, amministratore di condominio, intermediario) deve però segnalarlo all’Agenzia inviando una nota sottoscritta in via digitale a questa casella pec: annullamentoaccettazionecrediti@pec.agenziaentrate.it;
- in presenza di un errore sostanziale che incide su elementi sostanziali della detrazione (es. errata indicazione del codice dell’intervento da cui dipende la percentuale della detrazione, il codice fiscale del cedente) occorre richiedere l’annullamento dell’accettazione del credito (invece, il rifiuto del credito da parte del cessionari rimuove di fatto gli effetti della comunicazione errata) inviando alla casella pec suddetta un’istanza firmata digitalmente cui va allegato l’apposito modello fornito dall’Agenzia con la CM 33/E/2022. Successivamente, sarà possibile inviare una nuova comunicazione entro i termini previsti di consueto per l’invio delle comunicazioni (16 marzo dell’anno successivo al sostenimento delle spese). Se tale termine è scaduto, la CM 33/E consente di inviare la Comunicazione entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile successiva all’ordinario termine annuale di trasmissione dell’opzione che, per le spese sostenute nel 2021 e per le rate residue delle spese sostenute nel 2020, è il 30 novembre 2022.