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Circolare n°438/C/2022: Agenzia delle Entrate – Circolare n. 33/E del 06.10.2022 – Bonus edilizi – ERRATA CORRIGE.

10 Ottobre 2022
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Con riferimento alla nostra Circolare Prot. n. 433/C/2022 del 07.10.2022 relativa alla problematica della disciplina dei bonus edilizi alla luce delle disposizioni del Decreto Aiuti/bis n. 115/2022 coordinato con le modifiche apportate dalla legge di conversione, si invia in allegato la Circolare in oggetto che rettifica quanto disposto a pag. 32 in materia di superbonus per le unifamiliari ed il termine del 30 settembre 2022 per poter usufruire della proroga al 31 dicembre 2022: la correzione riguarda il termine «pagamenti» che è stato corretto con la parola «lavori». 

La correzione era d’obbligo, considerando che la proroga a fine 2022 è possibile anche nel caso in cui i 12mila euro non fossero stati pagati prima del 30 settembre 2022. L’articolo 119, comma 8-bis del Dl 34/2020, infatti, condiziona questa proroga solo al fatto che «siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell’intervento complessivo» a fine settembre, indipendentemente dal pagamento entro questa data. L’unico termine usato dal legislatore diverso da «pagamento» che, invece, significa, per le persone fisiche «pagamento» (con bonifico «parlante» per i bonus edili) è «sostenimento delle spese» (che per le imprese, invece, in base al principio di competenza significa effettuazione dei lavori con SAL o ultimazione degli stessi). 

Anche secondo il parere 1/2022 di settembre 2022 della Commissione di monitoraggio, tra i documenti che dimostrano il raggiungimento del 30% dell’intervento (complessivo o anche solo delle opere al 110%) non sono inclusi i pagamenti entro il 30 settembre 2022. Naturalmente, questi devono essere effettuati entro fine anno, per beneficiare del super bonus (dopo spettano i bonus minori). Pertanto, la correzione della circolare 33/E/2022 da giovedì a ieri è una chiara conferma che per raggiungere il 30% «non rileva il pagamento dell’importo corrispondente al 30% dei lavori essendo necessaria, stante il tenore letterale della disposizione riferito ai lavori realizzati entro la predetta data del 30 settembre, la realizzazione di almeno il 30 per cento dell’intervento complessivo».

 

 

 

 

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