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Circolare n° 464/C/2022 – INERTI: pubblicato il regolamento del MITE con i criteri per riutilizzare i materiali nel corso dei lavori

21 Ottobre 2022
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I materiali derivanti dalle operazioni di demolizione non saranno più qualificati automaticamente come rifiuti ma a certe condizioni potranno essere riutilizzati direttamente in cantiere. È un effetto di buon impatto per snellire le operazioni di demolizione e ricostruzione quello che deriva dal regolamento del Ministero della Transizione Ecologica (Decreto n. 152 del 27 settembre 2022) pubblicato in GURI        n. 246 del 20 ottobre 2022, che si allega in copia.

Il provvedimento stabilisce i criteri specifici in base ai quali i rifiuti inerti derivanti dalle attività di costruzione e di demolizione (e gli altri rifiuti inerti di origine minerale), dovendo essere recuperati, cessano di essere qualificati come rifiuti per essere riutilizzati nel ciclo produttivo. Il regolamento, composto da 8 articoli, viene completato da due allegati in cui si trovano le specifiche tecniche cui devono rispondere i materiali recuperati in cantiere per poter essere riutilizzati. «In via preferenziale – si legge nel provvedimento – i rifiuti ammessi alla produzione di aggregati recuperati provengono da manufatti sottoposti a demolizione selettiva».

Per essere considerati alla stregua di «aggregato recuperato» i materiali devono rispettare i criteri elencati nell’Allegato 1. Si tratta di 29 parametri con unità di misura e concentrazione limite. L’articolo 5 precisa che l’aggregato recuperato può essere riutilizzato L’aggregato recuperato è utilizzabile esclusivamente per gli scopi specifici elencati nell’Allegato 2, vale a dire: rilevati di opere in terra dell’ingegneria civile; sottofondi stradali, ferroviari, aeroportuali e di piazzali civili ed industriali; strati di fondazione delle infrastrutture di trasporto e di piazzali civili ed industriali; recuperi ambientali, riempimenti e colmate; strati accessori aventi, a titolo esemplificativo, funzione anticapillare, antigelo, drenante; confezionamento di calcestruzzi e miscele legate con leganti idraulici (quali, a titolo esemplificativo, misti cementati, miscele betonabili).

Il provvedimento precisa infine gli obblighi a carico dell’impresa “produttrice” del materiale recuperato, tra cui la dichiarazione di conformità e le modalità di conservazione dei campioni (da rendere disponibili per un minimo di cinque anni). L’impresa dovrà inoltre essere in possesso di una certificazione di qualità ISO 9001, mentre al Mite compete un ruolo di monitoraggio sull’applicazione delle nuove norme da parte delle imprese con l’obiettivo di aggiornare i criteri previsti dal regolamento, laddove necessario.

Allegati
Circolare_464_C_2022
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GURI_246_2022
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