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Circolare n°496/C/2022: Fascicolo virtuale dell’operatore economico (FVOE).

14 Novembre 2022
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Informiamo le Imprese aderenti che a partire dal 9 novembre 2022, diventa obbligatorio utilizzare il “Fascicolo virtuale dell’operatore economico” o FVOE per verificare il possesso dei requisiti carattere generale e speciale da parte delle stazioni appaltanti.

Il FVOE contiene tutti i dati per la partecipazione alle gare per cui è obbligatoria la verifica attraverso la Banca dati ANAC, consentendo la verifica dell’assenza dei motivi di esclusione e del possesso dei requisiti generali e speciali in capo al concorrente, al subappaltatore e ai soggetti ausiliari. Le stazioni appaltanti devono indicare nei documenti di gara che la verifica dei requisiti degli offerenti avviene attraverso il FVOE e che tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all’apposito link sul Portale dell’ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) secondo le istruzioni ivi contenute (Servizi ad accesso riservato – FVOE).

Si allega alla presente la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (Serie Generale n. 249 del 24-10-2022) della delibera n. 464 del 27 luglio 2022, con cui l’ANAC ha sospeso l’operatività del sistema AVCpass e fornito prime indicazioni operative sul nuovo FVOE, mettendo anche a disposizione due manuali utente, uno per le stazioni appaltanti e uno per le imprese, reperibili sulla nuova pagina web dedicata al Fascicolo virtuale dell’operatore economico.

La Delibera (artt. 5 e 6) individua la documentazione e/o i dati a comprova del possesso dei requisiti di carattere generale e speciale ad oggi disponibili attraverso il sistema FVOE, elencando di volta in volta l’Ente o soggetto che li mette a disposizione.

Per quanto riguarda specificatamente i requisiti di carattere generale, il FVOE consente l’accesso a:

  1. Visura Registro delle Imprese (a carico di Unioncamere);
  2. Certificato del casellario giudiziale integrale (a carico di Ministero della Giustizia);
  3. Anagrafe delle sanzioni amministrative (a carico di Ministero della Giustizia);
  4. Certificato di regolarità contributiva di ingegneri, architetti e studi associati (a carico di INARCASSA);
  5. Comunicazione di regolarità fiscale (a carico di Agenzia delle Entrate);
  6. Comunicazione Antimafia (a carico di Ministero dell’Interno);
  7. Annotazioni nel casellario informatico dei contratti pubblici (a carico di ANAC).

Per quanto riguarda i requisiti di carattere speciale, per i lavori pubblici, la presenza dell’attestazione SOA nel FVOE dovrebbe delimitare fortemente l’onere di caricamento della documentazione e dei dati posti a carico degli operatori economici che operano in tale settore. Infatti, l’esaustività dell’attestazione SOA comporta che, fatti salvi i due casi di seguito riportati, i concorrenti ad un appalto di lavori non siano tenuti, diversamente da quanto accade per servizi e forniture, a dimostrare, gara per gara, i requisiti speciali richiesti dalla singola procedura.

Pertanto, ai concorrenti ad un appalto di lavori non resterebbe che caricare, sul proprio fascicolo virtuale, unicamente quanto previsto a dimostrazione dei requisiti stabiliti per i lavori di importo:

  • pari o inferiore a 150.000 euro, laddove il concorrente non sia provvisto di specifica categoria di attestazione SOA (art. 90, d.P.R. 207/2010);
  • pari o superiore ai 20 milioni di euro, laddove sia richiesta dalla stazione appaltante una ulteriore verifica della capacità economico-finanziaria del concorrente (art. 84, comma 7, d.lgs. 50/2016).

In tali casi, i concorrenti devono accedere all’area dedicata del FVOE, inserendo a sistema i documenti di loro esclusiva disponibilità; ciò, allo scopo di mettere a disposizione della stazione appaltante informazioni non altrimenti reperibili dall’FVOE presso Enti certificatori. L’operatore economico può comunque utilizzare tali documenti, purché in corso di validità, per tutte le successive procedure di affidamento alle quali partecipi.

Anche riguardo a tali aspetti, l’ANCE sta chiedendo conferma ad ANAC.

Nella Delibera dell’ANAC (art. 9), viene specificato che, fino alla completa attivazione del FVOE, tale sistema è utilizzato solo per l’acquisizione e per la verifica dei dati e dei documenti sopraelencati (artt. 5 e 6); ciò obbliga in via transitoria:

  • le stazioni appaltanti ad operare, limitatamente a tali informazioni, ancora attraverso le autodichiarazioni dell’operatore economico per i documenti e i dati non supportati dal sistema (v. art. 40, co. 1, del d.P.R. n. 445 del 2000);
  • gli operatori economici a caricare sul sistema (come sopra anticipato) quanto necessario a comprova dei requisiti di carattere tecnico-organizzativo ed economico-finanziario mancanti nel FVOE.

Riguardo a tali documenti, nella delibera, si evidenzia che l’operatore economico ha l’obbligo di inserire esclusivamente documentazione pertinente, assumendosi la piena responsabilità della documentazione prodotta (v. art. 8, n. 1 della delibera, ove l’Autorità viene altresì sollevata da ogni responsabilità su tali dati). Da notare che il sistema FVOE, rispetto all’AVCpass, consente di accertare anche i requisiti degli operatori economici che intervengono per l’esecuzione del contratto. L’utilizzo non è quindi limitato alla sola gara e viene coinvolto anche il subappaltatore. Di contro, analogamente all’AVCpass, resta a carico dell’operatore economico la produzione, gara per gara, di un PASSOE da inserire nella domanda di partecipazione (che identifica il concorrente e attesta che può essere verificato attraverso il FVOE) e la possibilità di integrare attraverso il sistema la documentazione richiesta dalla stazione appaltante, laddove di esclusiva disponibilità del primo.

Si segnala che, con avviso del 26 ottobre, l’ANAC ha precisato che “il PASSOE è presupposto affinché l’operatore economico possa essere verificato attraverso il sistema AVCpass/FVOE, tuttavia la mancata inclusione del suddetto documento non costituisce causa di esclusione”. Nelle more della piena integrazione del FVOE con il sistema SPID, ANAC chiarisce che l’accesso al Fascicolo virtuale avviene mediante credenziali personali username e password, a cui legare una casella PEC. Dall’indicazione di una PEC sono esentati gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia (art. 3 Delibera).

Al riguardo, può osservarsi che questa modalità “semplificata” di accesso corrisponde in buona sostanza a quella dell’AVCpass. Pertanto, è possibile attendersi una trasmigrazione dei soggetti già registrati a quest’ultimo sistema nel database del FVOE, in modo da consentire a questi ultimi l’accesso – almeno in prima battuta – con le stesse credenziali.

Sul punto, l’ANCE sta chiedendo opportuni chiarimenti, che, non appena disponibili, saranno diffusi al sistema.

 

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Circolare_n°496_C_2022
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G_U_n°249_del_24_10_2022
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