• cerca Area Riservata
logoancelogoancelogoancelogoance
  • Chi siamo
    • ANCE Ragusa
    • Organi associativi e struttura
    • Statuto
  • Servizi
  • News
    • In provincia
  • Eventi
  • Contatti
  • Cerca
  • HTML personalizzato

LA SEDE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE DI VIA CRISTOFORO COLOMBO IN ROMA

In provincia

Circolare n°506/C/2022: Decreto Aiuti Bis – Chiarimenti Agenzia delle Entrate su limite di 600 euro per fringe benefit per anno 2022.

21 Novembre 2022
Categories
  • In provincia
Tags
facebook sharing buttontwitter sharing buttonlinkedin sharing buttonemail sharing button whatsapp sharing button
image_paperclip Allegati
image_pdfStampa

Si informano le Imprese aderenti, che con la circolare n. 35/E del 4 novembre 2022, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sul nuovo limite di 600 euro per i fringe benefit, introdotto per il 2022 dal Decreto Aiuti Bis.

Si ricorda che l’art. 12 del DL n. 115/2022, convertito con modificazioni dalla legge n. 142/2022, dispone che, per il solo periodo d’imposta 2022, in deroga a quanto previsto all’art. 51 comma 3 del DPR n. 917/1986 (TUIR), non concorrono a formare il reddito, entro il limite complessivo di 600 euro, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale.

Il citato comma 3 dell’art. 51 del TUIR dispone, al terzo periodo, che non concorre a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se complessivamente di importo non superiore nel periodo d’imposta a 258,23 euro; se il predetto valore è superiore al citato limite, lo stesso concorre interamente a formare il reddito.

Con la circolare qui illustrata, l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti rispettivamente sull’ambito soggettivo e oggettivo di applicazione del suddetto articolo 12 e sul rapporto di quest’ultimo con la norma relativa al c.d. “bonus carburante”.

AMBITO SOGGETTIVO

L’articolo 12 in commento si applica ai titolari di redditi di lavoro dipendente e di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente per i quali il reddito è determinato secondo le disposizioni contenute nell’articolo 51 del TUIR. Dal momento che il predetto articolo 12 richiama la disciplina dettata dal comma 3 dell’articolo 51 del TUIR, e non anche quella dettata dal comma 2 del medesimo articolo 51, l’Agenzia delle Entrate ritiene che i fringe benefit in esame possano essere corrisposti dal datore di lavoro anche ad personam.

AMBITO OGGETTIVO

Esclusivamente per l’anno di imposta 2022, la disciplina stabilita dall’articolo 51 comma 3 del TUIR deve intendersi modificata come segue:

  1. a) sono incluse tra i fringe benefitconcessi ai lavoratori anche le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale;
  2. b) il limite massimo di non concorrenza al reddito di lavoro dipendente dei beni ceduti e dei servizi prestati, nonché delle somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche, è innalzato da 258,23 euro a 600 euro.

L’Agenzia delle Entrate ricorda che, ai sensi del medesimo art. 51 comma 3 (primo periodo) del TUIR, rientrano nella nozione di reddito di lavoro dipendente anche i beni ceduti e i servizi prestati al coniuge del lavoratore o ai familiari indicati nell’articolo 12 del TUIR (come precisato dalla stessa Agenzia, “trattasi, in particolare, del coniuge del dipendente nonché dei suoi figli e delle altre persone indicate nell’articolo 433 del codice civile, indipendentemente dalle condizioni di familiare fiscalmente a carico, di convivenza con il dipendente e di percezione di assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell’autorità giudiziaria”), nonché i beni e i servizi per i quali venga attribuito il diritto di ottenerli da terzi.

  1. a) Allargamento della quota di non concorrenza alle utenze domestiche

L’Agenzia delle Entrate ritiene che le utenze “domestiche” del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale, oggetto della disposizione in commento, debbano riguardare immobili ad uso abitativo posseduti o detenuti, sulla base di un titolo idoneo, dal dipendente, dal coniuge o dai suoi familiari, a prescindere che negli stessi abbiano o meno stabilito la residenza o il domicilio, a condizione che ne sostengano effettivamente le relative spese.

Rientrano, altresì, nell’ambito di applicazione della norma:

  • per la quota a carico del singolo condomino, le utenze per uso domestico (es. idriche o di riscaldamento) intestate al condominio, che vengono ripartite fra i condomini;
  • le utenze per le quali, pur essendo le stesse intestate al proprietario dell’immobile (locatore), nel contratto di locazione sia prevista espressamente una forma di addebito analitico e non forfetario a carico del lavoratore (locatario) o del proprio coniuge e familiari, sempre a condizione che tali soggetti sostengano effettivamente la relativa spesa. In tal caso, il locatoreche viene rimborsato delle spese sostenute per le utenze non potrà, a sua volta, beneficiare dell’agevolazione in esame per le medesime spese, in quanto queste ultime, poiché oggetto di rimborso, non possono essere considerate effettivamente sostenute.

In proposito, l’Agenzia delle Entrate ritiene necessario che il datore di lavoro, nel rispetto della normativa sul trattamento dei dati personali (e, in particolare, dei principi previsti dall’art. 5 del Regolamento UE 2016/679) acquisisca e conservi, per eventuali controlli, la relativa documentazione per giustificare la somma spesa e la sua inclusione nel limite di cui all’articolo 51 comma 3 del TUIR. In alternativa, il datore di lavoro può acquisire una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa dal lavoratore ai sensi del DPR n. 445/2000, con cui quest’ultimo attesti di essere in possesso della documentazione comprovante il pagamento delle utenze domestiche, riportando gli elementi necessari per identificarle (es. il numero della fattura, l’intestatario della fattura e, se diverso dal lavoratore, il rapporto intercorrente con l’intestatario, la tipologia di utenza, l’importo pagato, la data e le modalità di pagamento). Nel caso di fatture che riguardino immobili locati al lavoratore, al coniuge o ai familiari, le cui utenze siano intestate al locatore, è necessario che dalla documentazione o dalla dichiarazione sostitutiva risulti il riaddebito analitico al locatario 0delle spese relative alle utenze. In ogni caso, per evitare che si fruisca più volte del beneficio per le medesime spese, il datore di lavoro deve acquisire anche una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa dal lavoratore ai sensi del DPR n. 445/2000, attestante che le fatture non siano già state oggetto di richiesta di rimborso, totale o parziale, non solo presso il medesimo datore di lavoro, ma anche presso altri.

Ovviamente tutta la documentazione oggetto di dichiarazione sostitutiva deve essere conservata dal dipendente in caso di controllo da parte dell’Amministrazione finanziaria.

La giustificazione di spesa può essere rappresentata anche da più fatture ed è valida anche se la stessa è intestata a una persona diversa dal lavoratore dipendente, purché sia intestata al coniuge o ai familiari indicati nell’articolo 12 del TUIR o, in caso di riaddebito analitico, al locatore.

Le somme erogate dal datore di lavoro nell’anno 2022 (ovvero, per il c.d. principio di cassa allargato, entro il 12 gennaio 2023) possono riferirsi anche a fatture che saranno emesse nell’anno 2023, purché riguardanti consumi effettuati nell’anno 2022.

  1. b) Superamento del limite massimo e relativa tassazione

Dalla lettura dell’articolo 12 in esame, nonché delle rispettive relazioni illustrativa e tecnica del Decreto Aiuti Bis, l’Agenzia delle Entrate ritiene evidente che la disciplina applicabile sia quella dell’articolo 51 comma 3 del TUIR e che la deroga a tale disposizione, introdotta dal predetto articolo 12, riguardi esclusivamente, come detto, il limite massimo di esenzione e le tipologie di fringe benefit, senza comportare quindi alcuna modifica al funzionamento del regime di tassazione nel caso di superamento del predetto limite massimo.

Pertanto, qualora, in sede di conguaglio, il valore dei beni o dei servizi prestati, nonché le somme erogate o rimborsate ai lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale, risultino superiori al predetto limite (600 euro), il datore di lavoro deve assoggettare a tassazione l’intero importo corrisposto, vale a dire anche la quota di valore inferiore al medesimo limite di 600 euro.

ULTERIORI INDICAZIONI SULLE MODALITÀ DI APPLICAZIONE

Dal momento che l’articolo 12 in esame si riferisce esclusivamente all’anno di imposta 2022, l’Agenzia delle Entrate ricorda che, ai sensi dell’articolo 51 comma 1 del TUIR, si considerano percepiti nel periodo d’imposta anche le somme e i valori corrisposti entro il 12 gennaio del periodo d’imposta successivo a quello a cui si riferiscono (c.d. principio di cassa allargato). L’Agenzia ricorda, inoltre, che, in tema di benefit erogati mediante voucher, è stato precisato che il benefit si considera percepito dal dipendente, ed assume quindi rilevanza reddituale, nel momento in cui tale utilità entra nella disponibilità del lavoratore, a prescindere dal fatto che il servizio venga fruito in un momento successivo.

RAPPORTI CON IL C.D. BONUS CARBURANTE

L’articolo 12 in commento costituisce un’agevolazione ulteriore, diversa e autonoma, rispetto al c.d. bonus carburante di cui all’art. 2 del DL n. 21/2022, convertito con modificazioni dalla legge n. 51/2022 (che si allega alla presente). Ne consegue che, al fine di fruire dell’esenzione da imposizione, i beni e i servizi erogati nel periodo d’imposta 2022 dal datore di lavoro a favore di ciascun lavoratore dipendente possono raggiungere un valore di 200 euro per uno o più buoni benzina ed un valore di 600 euro per l’insieme degli altri beni e servizi (compresi eventuali ulteriori buoni benzina) nonché per le somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale.

Inoltre, dal momento che il bonus carburante è ricondotto nell’ambito di applicazione del citato articolo 51 comma 3 (ultimo periodo) del TUIR, se il suo valore è superiore a 200 euro, lo stesso concorre interamente a formare il reddito ed è assoggettato a tassazione ordinaria.

Infine, per completezza di informazione, si riportano i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate relativi al caso in cui il lavoratore dipendente abbia scelto la sostituzione dei premi di risultato con il bonus carburante e/o con i fringe benefit di cui sopra: la suddetta regola di carattere generale si intende applicabile anche in tal caso. In altri termini, anche nell’ambito dei premi di risultato, qualora il valore dei beni ceduti (ivi inclusi quelli relativi al bonus carburante), dei servizi prestati e delle somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale, sia di importo superiore ai rispettivi e distinti limiti fissati dalle due norme di cui sopra (600 euro per il regime temporaneo dell’articolo 51 comma 3 del TUIR e/o 200 euro per il bonus carburante), ciascun valore, per l’intero, sarà soggetto a tassazione ordinaria.

Fermo restando quanto sopra, con riferimento al bonus carburante si rinvia, in generale, alle indicazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 27/E del 14 luglio 2022.

Allegati
Circolare_n°506_C_2022
Apri

G_U_n°117_del_20_5_2022
Apri

Agenzia_Entrate-circ_n_35
Apri

Share
Copyright © 2021 ANCE. Tutti i diritti riservati.
Privacy
Cookie Policy
Social Media Policy
Lavora con noi
Copyright © 2021 ANCE. Tutti i diritti riservati.
Utilizzando il nostro sito web si acconsente all'uso dei cookie anche di terze parti.
Read MoreChiudi
Manage consent

Privacy Overview

This website uses cookies to improve your experience while you navigate through the website. Out of these, the cookies that are categorized as necessary are stored on your browser as they are essential for the working of basic functionalities of the website. We also use third-party cookies that help us analyze and understand how you use this website. These cookies will be stored in your browser only with your consent. You also have the option to opt-out of these cookies. But opting out of some of these cookies may affect your browsing experience.
Necessary
Sempre abilitato
Necessary cookies are absolutely essential for the website to function properly. This category only includes cookies that ensures basic functionalities and security features of the website. These cookies do not store any personal information.
Non-necessary
Any cookies that may not be particularly necessary for the website to function and is used specifically to collect user personal data via analytics, ads, other embedded contents are termed as non-necessary cookies. It is mandatory to procure user consent prior to running these cookies on your website.
ACCETTA E SALVA
ANCE RagusaLogo Header Menu
  • Chi siamo
    • ANCE Ragusa
    • Organi associativi e struttura
    • Statuto
  • Servizi
  • News
    • In provincia
  • Eventi
  • Contatti


  • Contatti

    Area Riservata