È stata diffusa, dai VVF, la nota del 7 novembre, a seguito di alcuni quesiti pervenuti alla Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica sul decreto 15 settembre di modifica al decreto 1 settembre 2021 sulla qualificazione dei manutentori antincendio.
Segnalano i VVF che l’art. 1 del decreto 15 settembre 2022 dispone la proroga al 25 settembre 2023 delle sole disposizioni previste all’art. 4 del D.M. 1° settembre 2021 relative alla qualificazione dei manutentori (nostra circolare n°412/C/2022). Conseguentemente è confermata la vigenza, a far data dal 25 settembre u.s., delle altre disposizioni stabilite dal D.M. 1° settembre 2021 medesimo e, in particolare, dall’articolo 3 – “Controlli e manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio” e dall’articolo 5 – “Abrogazioni”.
Pertanto, dal 25 settembre u.s., si dovrà far riferimento ai criteri generali per manutenzione, controllo periodico e sorveglianza di impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio stabiliti nell’Allegato I al decreto 1° settembre 2021 e dovrà essere predisposto, a cura del datore di lavoro, il previsto registro dei controlli.
Chiariscono, inoltre, i VVF che, ai fini dell’ammissione diretta alla prova d’esame orale prevista al punto 4.4 del par.4 dell’Allegato II al decreto 1° settembre 2021, possono essere riconosciuti validi i corsi erogati da enti di formazione accreditati che, iniziati e pianificati entro la data di entrata in vigore del D.M. 1° settembre 2022 (25 settembre 2022), siano comunque ultimati entro il 31 dicembre 2022.
Le modalità di svolgimento di tale specifica modalità di effettuazione della prova di esame verranno diffuse successivamente.
A far data dai primi mesi del 2023, saranno comunicate, inoltre, le procedure e il database delle domande di esame necessarie per l’effettuazione delle prove degli esami di qualificazione dei manutentori da effettuarsi presso le strutture del Corpo.