Come già comunicato con nostra circolare n°509/C/2022, il DL 176/2022 (Decreto Aiuti quater) detta nuove regole per l’utilizzo del superbonus da parte dei soggetti di cui all’art. 119, comma 9, lettera b) del Decreto Rilancio (unifamiliari).
Per maggiore chiarezza della norma, con la presente, indichiamo i nuovi limiti.
Il Decreto Legge 176/2022 stabilisce che si potrà avere accesso al Superbonus 90% unicamente per l’edificio o l’unità immobiliare adibite ad abitazione principale del contribuente (che sia esclusivamente il proprietario o un titolare del diritto reale) che sostiene le spese e che abbia un reddito di riferimento non superiore a 15.000 euro.
Tale reddito di riferimento è determinato utilizzando un quoziente familiare secondo quanto prevede l’art. 119, comma 8-bis.1 del Decreto Rilancio. Nel dettaglio, il reddito di riferimento è calcolato dividendo la somma dei redditi complessivi posseduti, nell’anno precedente a quello del sostenimento della spesa per un numero di parti determinato tenendo conto della composizione del nucleo familiare, ed in presenza del coniuge, del soggetto legato al contribuente da unione civile e dei familiari a carico, diversi dal coniuge e dal soggetto legato al contribuente da unione civile.
In particolare il numero di parti è pari a 1 nel caso di nucleo familiare composto da una sola persona.
Tale numero è incrementato di:
A titolo esemplificativo:
in questo caso il reddito di riferimento è pari a:
(25.000 + 11.000) euro/ (1 + 1 + 0,5) = 36.000 euro / 2,5 = 14.400 euro.
Nel caso, invece, di:
in questo caso il reddito di riferimento è pari a:
50.000 euro/ (1 + 1 + 2) = 50.000 euro / 4 = 12.500 euro.
Si riporta di seguito la tabella riepilogativa per il calcolo del quoziente familiare:
Numero di parti | |
Contribuente |
1 |
Se nel nucleo familiare è presente un coniuge, il soggetto legato da unione civile o la persona convivente | si aggiunge 1 |
Se nel nucleo familiare sono presenti familiari, diversi dal coniuge di cui all’articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dal soggetto legato da unione civile o dal convivente, che nell’anno precedente quello di sostenimento della spesa si sono trovati nelle condizioni previste nel comma 2 del medesimo articolo 12, in numero pari a: | |
un familiare | si aggiunge 0,5 |
due familiari | si aggiunge 1 |
tre o più familiari | si aggiunge 2 |