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Per utile informazione delle imprese associate, provvediamo a riepilogare, qui di seguito, la normativa vigente per le festività contrattualmente previste e cadenti nel mese di dicembre 2022 a favore dei dipendenti delle imprese del settore.
QUADRO NORMATIVO
Ai sensi dell’art. 2 della Legge 27 maggio 1949, n. 260, e del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 792, le giornate dell’8 dicembre (Immacolata Concezione della Beata Vergine Maria) del 25 dicembre (S. Natale) e del 26 dicembre (S. Stefano) sono considerate festività.
Le norme da osservare in occasione delle predette giornate festive sono contenute nella citata Legge n. 260/1949, nonché nella successiva Legge 31 marzo 1954, n. 90.
Al suddetto quadro normativo legislativo deve aggiungersi la normativa contrattuale del nostro settore.
Pertanto, deve essere osservato il seguente trattamento economico:
FESTIVITA’ GODUTE (non lavorate)
FESTIVITA’ NON GODUTE (lavorate)
Nel caso in cui alcuni dipendenti prestino attività nella giornata festiva, deve essere loro corrisposto, oltre al compenso eventualmente spettante ai sensi della voce precedente, anche quello relativo alle ore di effettiva prestazione, aumentato delle maggiorazioni percentuali per lavoro festivo previste dal nostro contratto collettivo nazionale di lavoro. Sul punto v. Art. 19 CCNL per gli operai e Art. 54 del CCNL per gli impiegati ed i quadri.
LAVORATORI IN CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI
Quando la festività infrasettimanale cade in un periodo di intervento della Cassa Integrazione Guadagni, il trattamento economico inerente tale festività non rientra fra gli elementi integrabili da parte della Cassa, in quanto a carico dell’azienda, per i lavoratori:
Il caso delle festività coincidenti con il sabato e la domenica (come il 25 dicembre 2022) presenta, tuttavia, una propria peculiarità: se nell’azienda che ha richiesto l’intervento della Cassa integrazione l’attività lavorativa si svolge abitualmente nelle giornate dal lunedì al venerdì, l’intervento stesso non subisce in nessun caso decurtazioni in occasione di festività coincidenti con il sabato e la domenica. Pur in presenza della festività, non diminuisce infatti il numero delle ore teoricamente lavorabili nella settimana; peraltro, l’intervento della Cassa Integrazione Guadagni non copre la festività, in quanto non può superare il numero delle ore teoricamente lavorabili (ad esempio quaranta), già raggiunto il venerdì. Tali festività sono perciò ininfluenti ai fini del riconoscimento del trattamento di integrazione salariale.
Il trattamento economico relativo alla festività infrasettimanale non è, invece, a carico dell’azienda ed è, pertanto, integrabile dalla Cassa, nei limiti previsti, per i lavoratori:
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI
Tutto ciò che il lavoratore riceve in occasione delle festività, sia godute sia non godute, a carico del datore di lavoro è soggetto ai contributi previdenziali.
IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.)
Il trattamento economico di festività è inoltre soggetto alla ritenuta dell’Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche (IRPEF), unitamente alla retribuzione del periodo di paga in corso.
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