
Per utile informazione delle imprese associate, provvediamo a riepilogare qui di seguito la normativa vigente per le festività contrattualmente previste e cadenti nel mese di Gennaio 2023 a favore dei dipendenti delle imprese del settore.
Si ricorda che le giornate di domenica 1° Gennaio 2023 (Capodanno – Maria Madre di Dio) e venerdì 6 Gennaio 2023 (Epifania), sono considerate festive a norma dell’Art. 2 della Legge 27 maggio 1949, n. 260, dall’Art. 1 del D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 792 e dagli artt. 17 e 61 del C.C.N.L. edile.
Deve essere osservato, pertanto, il seguente trattamento economico:
FESTIVITA’ GODUTE (non lavorate)
OPERAI (ex art. 17 CCNL): per le due festività compete il trattamento economico pari a otto ore della retribuzione calcolata sugli elementi di cui al Totale 2 della tabella paga operai e sulla percentuale relativa ai riposi annui, compresa per i capi squadra la maggiorazione prevista per tale particolare incarico, e con il pagamento della percentuale dovuta per Gratifica Natalizia e Ferie (GNF).
IMPIEGATI (ex art. 61 CCNL): per la festività dell’Epifania – 6 gennaio – nulla compete, cadendo queste nel corso della settimana, già coperta dalla retribuzione mensile. Per la festività, invece, del 1° gennaio – Capodanno – cadendo di domenica spetta 1/25 della retribuzione mensile ai sensi dell’Accordo Interconfederale 3 dicembre 1954.
FESTIVITA’ NON GODUTE (lavorate)
Nel caso in cui alcuni dipendenti prestino attività nella giornata festiva, deve essere loro corrisposto, oltre al compenso eventualmente spettante ai sensi della voce precedente, anche quello relativo alle ore di effettiva prestazione, aumentato delle maggiorazioni percentuali per lavoro festivo previste dal nostro contratto collettivo nazionale di lavoro e contemplate agli Artt. 19 e 54.
LAVORATORI IN CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI
Quando la festività infrasettimanale cade in un periodo di intervento della Cassa Integrazione Guadagni, il trattamento economico inerente tale festività non rientra fra gli elementi integrabili da parte della Cassa, in quanto a carico dell’azienda, per i lavoratori:
Il trattamento economico relativo alla festività infrasettimanale non è, invece, a carico dell’azienda ed è, pertanto, integrabile dalla Cassa, nei limiti previsti, per i lavoratori:
Il caso delle festività coincidenti con la domenica (come il 1°gennaio 2023) presenta, tuttavia, una propria peculiarità: se nell’azienda che ha richiesto l’intervento della Cassa integrazione l’attività lavorativa si svolge abitualmente nelle giornate dal lunedì al venerdì, l’intervento stesso non subisce in nessun caso decurtazioni in occasione di festività coincidenti con la domenica. Pur in presenza della festività, non diminuisce, infatti, il numero delle ore teoricamente lavorabili nella settimana; peraltro, l’intervento della Cassa Integrazione Guadagni non copre la festività, in quanto non può superare il numero delle ore teoricamente lavorabili (ad esempio quaranta), già raggiunto il venerdì. Tali festività sono, perciò, ininfluenti ai fini del riconoscimento del trattamento di integrazione salariale (v. la Circolare della Direzione Generale dell’INPS n. 64183 G.S./207 del 19 ottobre 1972).
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI
Tutto ciò che il lavoratore riceve in occasione delle festività, sia godute sia non godute, a carico del datore di lavoro è soggetto ai contributi previdenziali.
IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.)
Il trattamento economico di festività è inoltre soggetto alla ritenuta dell’Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche (IRPEF), unitamente alla retribuzione del periodo di paga in corso.
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