
Informiamo le Imprese aderenti che, il 28 dicembre 2022, è entrato in vigore il Decreto 29 settembre 2022, n. 192, recante “Regolamento concernente l’attuazione dell’articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all’interno degli edifici”.
Il provvedimento in oggetto modifica il DM 37/2008 ridefinendo la declaratoria degli impianti elettronici (articolo 1, comma 2 lettera b), stabilisce l’obbligo di progetto per le infrastrutture digitali degli edifici e regolamenta le modalità di rilascio della relativa dichiarazione di conformità (in osservanza delle Guide CEI 306-2, CEI 306-22 e 64-100/1, 2 e 3).
In particolare si segnala l’inserimento del nuovo articolo 5-bis del DM 37/2008 relativo agli adempimenti del responsabile tecnico dell’impresa abilitata, di seguito riportato:
«ART. 5-BIS (ADEMPIMENTI DEL TECNICO ABILITATO)
Al riguardo si rammenta che l’articolo 135-bis del DPR 380/2001 – Norme per l’infrastrutturazione digitale degli edifici – prevede, tra l’altro, che «per i nuovi edifici nonché in caso di nuove opere che richiedono il rilascio di permesso di costruire […], per i quali la domanda di autorizzazione edilizia sia stata presentata dopo la data del 1° gennaio 2022, l’adempimento dei prescritti obblighi di equipaggiamento digitale degli edifici è attestato dall’etichetta necessaria di “edificio predisposto alla banda ultra larga”, rilasciata da un tecnico abilitato per gli impianti di cui all’articolo 1, comma 2, lettera b), del DM 37/2008 e secondo quanto previsto dalle Guide CEI 306-2, CEI 306-22 e 64-100/1, 2 e 3, su istanza del soggetto che ha richiesto il rilascio del permesso di costruire o di altro soggetto interessato».
In allegato alla presente oltre la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto in oggetto, si inoltra la nota di approfondimento formulata da ANCE.
Puoi scegliere quali categorie di cookie abilitare. I cookie necessari sono sempre attivi perché indispensabili per il corretto funzionamento del sito.