Confindustria ha pubblicato una news dal titolo “Misure di contrasto alla diffusione del COVID -Aggiornamento.”, in cui vengono approfondite le nuove misure anti COVID riportate dal Governo nei provvedimenti di fine anno (circolare n°5/C/2023: Emergenza COVID-19 . Aggiornamento delle modalità di gestione dei casi e dei contatti stretti).
Rimandando al testo allegato (ed a quello della nota di chiarimento) per ulteriori approfondimenti, si riportano di seguito alcuni punti del documento che necessitano di attenzione.
Applicazione del Protocollo anti contagio nei luoghi di lavoro fissi (circolare n°12/01/2023: Protocollo anti-contagio nei cantieri edili – Cessazione effetti al 31/12/2022, per quanto riguarda il protocollo cantieri):
Confindustria ribadisce che il Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus sars-cov-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro del 30 giugno 2022, laddove volontariamente attuato, continua a garantire il rispetto delle previsioni dell’art. 2087 cc.
Riammissione al lavoro dei lavoratori immunodepressi:
L’art. 7 quater del DL 162/2022 modifica la disciplina su isolamento (per i positivi) e autosorveglianza (per i contatti stretti), contenuta nell’art. 10 ter del decreto-legge 52/2021, come spiegato nella circolare del Ministero della Salute n. 51961 del 31 dicembre 2022.
Per i soggetti immunodepressi è previsto che l’isolamento potrà terminare dopo un periodo minimo di 5 giorni, ma sempre necessariamente a seguito di un test antigenico o molecolare con risultato negativo.
Riammissione al lavoro dei lavoratori:
I summenzionati provvedimenti (DL 162/2022 e circolare del Ministero della salute n. 51961 del 31 dicembre 2022) raccomandano, sia nel caso dei soggetti sintomatici che asintomatici, di evitare – al termine dell’isolamento – il contatto con persone ad alto rischio e/o ambienti affollati.
Queste precauzioni possono essere interrotte in caso di negatività a un test antigenico o molecolare.
Il richiamato articolo 4 del DL 24/2022, che modifica l’art. 10 ter del DL 52/2021, ad oggi non presenta più l’indicazione del tampone finale. Si ritiene, quindi -secondo un approccio condiviso dal Ministero della Salute, consultato per le vie brevi – che per il ritorno al lavoro (a meno che non vi sia stato ricovero ospedaliero), il datore di lavoro non possa più richiedere la produzione del tampone con esito negativo.