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Circolare n°50/C/2023: INAIL – Nota n°11838 del 29/12/2022 – Autoliquidazione 2022-2023.

25 Gennaio 2023
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Informiamo le Imprese in indirizzo che l’INAIL, con la Nota n. 11838 del 29 dicembre 2022, ha fornito le istruzioni operative per l’autoliquidazione 2022/2023.

SCADENZE E SERVIZI TELEMATICI

Il termine per il versamento del premio di autoliquidazione in unica soluzione o della prima rata in caso di pagamento rateale è fissato al 16 febbraio 2023.

Il termine per la presentazione delle dichiarazioni delle retribuzioni effettivamente corrisposte nell’anno 2022 scade il 28 febbraio 2023. I datori di lavoro titolari di PAT (Posizioni Assicurative Territoriali) devono presentare le predette dichiarazioni esclusivamente con i servizi telematici “AL.P.I. online”, che calcola anche il premio dovuto, e “Invio telematico Dichiarazione Salari”.

Il numero di riferimento del premio di autoliquidazione 2022/2023 da indicare nel modello F24 è 902023.

Il pagamento del premio di autoliquidazione può essere effettuato, anziché in unica soluzione entro il 16 febbraio 2023, in quattro rate trimestrali, ciascuna di importo pari al 25% del premio annuale, dandone comunicazione direttamente con i servizi telematici previsti per la presentazione delle dichiarazioni delle retribuzioni. In tal caso, sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi, calcolati applicando il tasso medio di interesse dei titoli di Stato per l’anno 2022 determinato dal MEF e pubblicato sul sito del Ministero dell’Economia e Finanze, Dipartimento del Tesoro. 

Nel caso in cui il datore di lavoro presuma di erogare nell’anno 2023 retribuzioni per un importo inferiore a quello corrisposto nel 2022, deve inviare all’Istituto entro il 16 febbraio 2023 la comunicazione motivata di riduzione delle retribuzioni presunte, indicando l’importo previsto per l’anno 2023; a tal fine, va utilizzato il servizio “Riduzione Presunto”. Il predetto importo costituisce la base di calcolo del premio anticipato dovuto per il 2023 (in sostituzione dell’importo delle retribuzioni erogate nel 2022), fatti salvi eventuali controlli dell’INAIL sull’effettiva sussistenza delle motivazioni addotte.

Nel “Fascicolo aziende” sono disponibili le “Comunicazioni delle basi di calcolo” per l’autoliquidazione 2022/2023, che includono il prospetto dei dati e le relative spiegazioni; sono disponibili, altresì, i servizi “Visualizza basi di calcolo” e “Richiesta basi di calcolo”.

RIDUZIONI DEL PREMIO ASSICURATIVO

Nel rinviare alla nota in esame per i dettagli, si segnalano, per quanto di interesse, le seguenti riduzioni contributive applicabili all’autoliquidazione 2022/2023.

Incentivo per il sostegno della maternità e paternità e per la sostituzione di lavoratori in congedo, di cui all’art. 4 co. 3 del d. lgs. n. 151/2001.

L’INAIL ricorda che tale incentivo si applica alle aziende con meno di 20 dipendenti che assumono lavoratori con contratto a tempo determinato o in somministrazione, in sostituzione di lavoratori in congedo per maternità e paternità. La riduzione è pari al 50% dei premi dovuti per i lavoratori assunti, fino al compimento di un anno di età del figlio della lavoratrice o del lavoratore in congedo o per un anno dall’accoglienza del minore adottato o in affidamento, e si applica sia alla regolazione 2022 che alla rata 2023.La domanda di ammissione al beneficio si presenta indicando nella dichiarazione delle retribuzioni, nella sezione “Retribuzioni soggette a sconto”, il “Tipo” codice “7” e l’importo delle retribuzioni alle quali si applica la riduzione. L’indicazione dei suddetti dati equivale a domanda di ammissione alla riduzione, che spetta a condizione che il datore di lavoro sia in possesso dei requisiti di regolarità contributiva previsti per il Durc online e che non sussistano cause ostative alla regolarità ai sensi dell’art. 8 del DM 30 gennaio 2015, da comprovare tramite la “dichiarazione per benefici contributivi” trasmessa direttamente al competente Ispettorato Territoriale del lavoro.

Incentivo per assunzioni di cui all’art. 4 commi 8-11 della legge n. 92/2012, riguardanti varie categorie di soggetti (lavoratori/lavoratrici con almeno 50 anni di età disoccupati da oltre 12 mesi; donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell’ambito dei fondi strutturali dell’UE o con una professione o di un settore economico caratterizzati da un determinato tasso di disparità uomo/donna, individuati annualmente con apposito decreto ministeriale; donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi, ovunque residenti).

Il beneficio consiste nella riduzione del 50% dei premi a carico del datore di lavoro per la durata di 12 o 18 mesi rispettivamente nel caso di assunzione a tempo determinato e di assunzione o trasformazione a tempo indeterminato. Il datore di lavoro deve indicare nella dichiarazione delle retribuzioni l’importo totale delle retribuzioni parzialmente esenti e il relativo codice (codici da H a Y della “Tabella riepilogativa codici riduzioni per retribuzioni parzialmente esenti”, pubblicata nella “Guida autoliquidazione 2022/2023”, disponibile nel sito dell’Istituto). L’indicazione dei suddetti dati equivale a domanda di ammissione alla riduzione, che spetta a condizione che il datore di lavoro sia in possesso dei requisiti di regolarità contributiva previsti per il Durc online e che non sussistano cause ostative alla regolarità ai sensi dell’art. 8 del DM 30 gennaio 2015, da comprovare tramite la “dichiarazione per benefici contributivi” trasmessa direttamente al competente Ispettorato Territoriale del lavoro. L’INAIL ricorda, altresì, che le riduzioni contributive relative alle assunzioni di cui alla legge n. 92/2012 costituiscono aiuti di Stato. Pertanto, requisito per la fruizione è, tra l’altro, che il beneficiario non rientri tra coloro che hanno ricevuto, e successivamente non rimborsato o depositato in un conto bloccato, aiuti che lo Stato sia tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero di cui all’art. 16 del Regolamento (UE) n. 2015/1589.

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2023_01_24_Nota_INAIL_autoliquidazione_2022_2023
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