Informiamo le Imprese aderenti che l’INL, con nota n. 162/2023, ha fornito alcuni chiarimenti in merito alla possibilità di procedere all’adozione di un provvedimento di sospensione nei confronti di una impresa che occupi un solo dipendente “in nero”, con conseguente violazione prevenzionistica relativa alla mancanza del DVR e della nomina del RSPP.
Si ricorda che, ai sensi dell’art. 14, comma 4, del D.lgs. n. 81/2008, i provvedimenti di sospensione “per le ipotesi di lavoro irregolare, non trovano applicazione nel caso in cui il lavoratore risulti l’unico occupato dall’impresa.
L’INL ha evidenziato che tale eccezione è riferita esplicitamente alle sole ipotesi di occupazione di lavoratori irregolari.
Ne consegue che tale esclusione non troverà applicazione qualora siano contestualmente evidenziate le gravi violazioni di natura prevenzionistica indicate nell’allegato 1 al D.lgs. n. 81/2008 (ivi compresa la mancanza del DVR o della nomina del RSPP), da sole sufficienti a giustificare l’adozione del provvedimento cautelare.
Infine, l’INL ha ricordato che, qualora non sia adottato il provvedimento di sospensione in applicazione della deroga in questione, il personale ispettivo dovrà comunque imporre ulteriori e specifiche misure atte a far cessare il pericolo per la sicurezza o per la salute dei lavoratori durante il lavoro, disponendo l’allontanamento del lavoratore sino alla completa regolarizzazione (cfr. circolare INL n. 3/2021).