Si porta a conoscenza delle Imprese in indirizzo che, con l’allegata circolare n. 14 del 3 febbraio 2023, cui si fa rinvio, la Direzione Generale dell’INPS ha reso noto – tra l’altro – la misura, in vigore dal 1° gennaio 2023, degli importi massimi dei trattamenti di integrazione salariale e della indennità di disoccupazione NASpI, rivalutati tenuto conto dell’incremento derivante dalla variazione annuale dell’indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati.
CIGO, CIGS e FIS – Per quanto riguarda le integrazioni salariali, il massimale unico delle relative indennità, per l’anno 2023, è fissato in misura pari a:
Il massimale deve essere incrementato nella misura ulteriore del 20% per i trattamenti di integrazione salariale concessi in favore delle imprese del settore edile e lapideo per intemperie stagionali.
Pertanto, gli importi massimali per gli eventi meteo sono i seguenti:
NASpI – Al paragrafo 5, la circolare in esame ha comunicato, inoltre, che l’importo massimo mensile dell’indennità di disoccupazione NASpI, è pari, per l’anno 2023, ad € 1.470,99.
Analogo importo vale con riferimento all’indennità di disoccupazione DIS-COLL.