É in vigore da oggi il decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, recante “Misure urgenti in materia di cessione dei crediti”, che introduce una serie di modifiche alla disciplina della cessione dei crediti e dello sconto in fattura.
Anzitutto, viene stabilito che, “ai fini del coordinamento della finanza pubblica”, le pubbliche Amministrazioni non possano acquisire crediti di imposta derivanti dall’esercizio delle opzioni di cessione e sconto in fattura. Dopodiché, viene affrontata la questione della responsabilità in caso di cessione dei crediti. E sotto questo profilo viene previsto che, ferme le ipotesi di dolo, il concorso nella violazione è in ogni caso escluso con riguardo ai cessionari che dimostrino di aver acquisito i crediti di imposta e che siano in possesso dei seguenti documenti:
– il titolo edilizio (oppure, nel caso di interventi in regime di edilizia libera, la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà);
– la notifica preliminare all’Asl (ove dovuta);
– la visura catastale ante operam dell’immobile oggetto degli interventi (oppure, nel caso di immobili non ancora censiti, la domanda di accatastamento);
– le fatture, le ricevute o gli altri documenti comprovanti le spese sostenute nonché i documenti attestanti l’avvenuto pagamento delle spese medesime; le asseverazioni (quando obbligatorie) dei requisiti tecnici degli interventi e di congruità delle relative spese;
– la delibera condominiale di approvazione dei lavori e la relativa tabella di ripartizione delle spese tra i condòmini (ove naturalmente si tratti di lavori su edifici in regime di condominio);
– la documentazione tecnica di legge concernente gli interventi di efficienza energetica;
– il visto di conformità in ordine alla documentazione che attesti la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione sulle spese sostenute;
– un’attestazione rilasciata dai soggetti tenuti agli adempimenti in materia di antiriciclaggio che intervengono nelle cessioni circa il rispetto di tali adempimenti.
L’esclusione della responsabilità opera anche con riguardo ai soggetti, diversi dai consumatori o utenti, che acquistino i crediti di imposta da una banca, o da altra società appartenente al gruppo bancario della stessa banca, con la quale abbiano stipulato un contratto di conto corrente e che si facciano rilasciare un’attestazione di possesso di tutta la suddetta documentazione. Il mancato possesso di parte di questa documentazione, comunque, non costituisce, da solo, “causa di responsabilità solidale per dolo o colpa grave del cessionario, il quale può fornire, con ogni mezzo, prova della propria diligenza o non gravità della negligenza”. In questa prospettiva viene anche precisato che “sull’ente impositore grava l’onere della prova della sussistenza dell’elemento soggettivo del dolo o della colpa grave del cessionario”, ai fini della contestazione del concorso nella violazione e della sua responsabilità solidale.
Infine il decreto in commento cancella – da oggi – la possibilità di optare per la cessione e sconto in fattura per i bonus edilizi (tra cui il superbonus), salvo per i casi in cui, in sostanza, le opere edilizie siano già avviate o si abbia titolo per avviarle (nei condominii deve anche risultare già adottata la relativa delibera di approvazione).
Nel rinviare a successive delucidazioni