Con riferimento alla nostra Circolare 109/C/2022 del 14.03.2022, il CCPL del 09.03.2022, che ha introdotto l’istituto dell’EVR – Elemento Variabile della Retribuzione (vedi Circolare 329/C/2022: EVR 2022 del 16.07.2022) – ha stabilito, tra l’altro, che entro il mese di marzo di ogni anno, le Parti – datoriali e sindacali – debbano incontrarsi per verificare l’andamento degli indicatori e stabilire l’importo dell’EVR a valere per il periodo di paga da aprile dell’anno corrente e fino al mese di marzo dell’anno successivo.
Le Parti, con CCPL del 16.03.2023, hanno verificato gli indicatori e stabilito l’erogazione mensile dell’EVR per l’anno 2023 nella misura del 3% dei minimi di paga base in vigore alla data del 01.07.2014, sia per gli operai che per gli impiegati, con effetti dal 1° aprile 2023 fino al 31 marzo 2024.
Si indicano qui di seguito i valori mensili dell’EVR 2023:
CATEGORIA | VALORE MENSILE DELL’EVR 2023 – INTERO |
Impiegato 1 cat. Liv. 7 | € 48,92 |
Impiegato 1 cat. Liv. 6 | € 44,03 |
Impiegato 2 cat. Liv. 5 | € 36,69 |
Impiegato 2 cat. Liv. 4 Operaio Spec. Liv. 4 | € 34,25 |
Impiegato 3 cat. Liv. 3 Operaio Spec. Liv. 3 | € 31,80 |
Impiegato 4 cat. Liv. 2 Operaio Qualif. Liv. 2 | € 28,62 |
Impiegato 4 cat. Liv. 1 Operaio Comune Liv. 1 | € 24,46 |
Come per lo scorso anno, le singole imprese dovranno effettuare una verifica, a livello aziendale, sui seguenti due parametri, al fine di raffrontare la performance media aziendale del triennio 2022/2021/2020 con quella del triennio 2021/2020/2019:
ovvero, per le imprese con soli impiegati:
Qualora la media del triennio 2022/2021/2020 dei suddetti due parametri risulti, per entrambi, pari o maggiore rispetto alla media del triennio precedente (2021/2020/2019), l’azienda provvederà ad erogare l’EVR nella misura intera stabilita a livello provinciale (3%).
Allorchè solo uno dei suddetti parametri risulti minore nel confronto triennale, l’azienda provvederà ad erogare l’EVR nella misura mensile ridotta, pari a:
CATEGORIA | VALORE MENSILE DELL’EVR 2023 – RIDOTTO |
Impiegato 1 cat. Liv. 7 | € 14,68 |
Impiegato 1 cat. Liv. 6 | € 13,21 |
Impiegato 2 cat. Liv. 5 | € 11,01 |
Impiegato 2 cat. Liv. 4 Operaio Spec. Liv. 4 | € 10,27 |
Impiegato 3 cat. Liv. 3 Operaio Spec. Liv. 3 | € 9,54 |
Impiegato 4 cat. Liv. 2 Operaio Qualif. Liv. 2 | € 8,59 |
Impiegato 4 cat. Liv. 1 Operaio Comune Liv. 1 | € 7,34 |
Laddove entrambi i parametri a livello aziendale risultassero minori, l’EVR non sarà erogato.
Al fine di erogare l’EVR in misura ridotta o non provvedere all’erogazione, l’impresa dovrà preliminarmente inviare la comunicazione, che si allega alla presente, tramite PEC (ance.ragusa@pec.ance.it), in questo caso si chiede cortesemente di riportare nell’oggetto della PEC la dicitura “Autodichiarazione EVR anno 2023” o lettera raccomandata, all’ANCE Ragusa, alla Cassa Edile di Ragusa (certificazioni@pec.cassaedileragusa.it) e, ove costituite, alla RSU/RSA, contenente un’autodichiarazione relativa ai dati registrati. ANCE Ragusa provvederà, immediatamente, all’inoltro della comunicazione alle OO.SS firmatarie dell’Accordo che potranno richiedere un incontro con l’Impresa per la verifica dei dati dichiarati.
L’intera procedura dovrà esaurirsi entro il 30 aprile 2023.
L’impresa è autorizzata ad applicare l’EVR in misura ridotta, o a non erogare l’EVR, nel caso in cui sia stata accertata, nel corso del confronto, la ricorrenza delle condizioni, ovvero quando siano esauriti i termini della procedura e non sia pervenuta alcuna richiesta di confronto da parte delle OO.SS.. Il mancato invio dell’autodichiarazione ovvero il rifiuto ad attivare il confronto con le OO.SS. comporta l’obbligo per l’impresa di corrispondere l’EVR nella misura intera.
Infine, per quanto riguarda la tassazione separata così come prevista dalla normativa per le erogazioni premiali, l’EVR beneficia – qualora erogato nel rispetto integrale delle disposizioni e della procedura sopra esposte – dell’applicazione del regime fiscale agevolato previsto e disciplinato dalla stessa, e perciò potrà essere assoggettato ad imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali all’Irpef, in misura del 5% (aliquota così ridotta, per il solo anno 2023, dalla legge 29 dicembre 2022, n. 197 – legge di bilancio 2023) e, così come fatto per l’EVR 2022, le imprese dovranno rendere telematicamente, prima dell’effettiva erogazione dell’EVR, la c.d. “dichiarazione di conformità”, collegandosi al portale web cliclavoro, nella sezione ‘Deposito telematico contratti’. Una volta effettuato l’accesso tramite SPID, è necessario:
inserire il codice 20230321184038413 corrispondente al nostro contratto collettivo provinciale > modifica > completare il quadro DPP con i dati riguardanti l’azienda. In particolare dovranno essere compilati i seguenti campi:
Resta fermo, invece, il normale assoggettamento a prelievo contributivo, sia a carico dell’azienda sia a carico del lavoratore.