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Circolare n°156/C/2023: INPS – Naspi in caso di dimissioni da parte del lavoratore nel periodo di vigenza del divieto di licenziamento – D.Lgs. n. 105/2022 – Circ. n. 32/2023.

29 Marzo 2023
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Informiamo le Imprese aderenti che, l’INPS, con la circolare n. 32/2023, ha fornito le indicazioni amministrative in merito all’accesso all’indennità di disoccupazione Naspi in caso di dimissioni volontarie del lavoratore padre che ha fruito del congedo di paternità, nonché fino al compimento di un anno di età del bambino.

In via preliminare, l’INPS ha ricordato che il D.lgs. n. 105/2022, ha introdotto, nel Testo Unico in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, l’articolo 27-bis che disciplina il “congedo di paternità obbligatorio” e ha modificato il comma 7 dell’articolo 54 in materia di divieto di licenziamento, estendendo tale divieto al lavoratore padre che ha fruito del congedo di cui al citato art. 27-bis e all’articolo 28 del medesimo Testo Unico.

Tali disposizioni sono entrate in vigore il 13 agosto 2022 e sono state illustrate dalla circolare n. 122/2022 (in allegato alla presente).

Nel dettaglio, l’articolo 27-bis dispone che il padre lavoratore, dai due mesi precedenti la data presunta del parto ed entro i cinque mesi successivi, si astiene dal lavoro per un periodo di dieci giorni lavorativi, non frazionabili ad ore, da utilizzare anche in via non continuativa. Tale congedo è fruibile, entro lo stesso arco temporale, anche in caso di morte perinatale del figlio. Inoltre, in caso di parto plurimo, la durata del congedo è aumentata a venti giorni lavorativi. Il citato art. 28 (che non è stato modificato a livello sostanziale dal d.lgs. n. 105/2022) disciplina il congedo di paternità alternativo fruito in sostituzione di quello della madre in presenza di situazioni particolarmente gravi, come la morte e la grave infermità della madre, l’abbandono del minore da parte della madre o l’affidamento esclusivo del bambino al padre.

La disciplina in materia di divieto di licenziamento e di dimissioni della lavoratrice madre e del lavoratore padre durante il periodo di tutela della maternità e della paternità è contenuta negli articoli 54 e 55 del d.lgs. n. 151/2001.

Nello specifico, l’articolo 54, al comma 7, nella sua formulazione integrata dal d.lgs. n. 105/2022, dispone che: “In caso di fruizione del congedo di paternità, di cui agli articoli 27-bis e 28, il divieto di licenziamento si applica anche al padre lavoratore per la durata del congedo stesso e si estende fino al compimento di un anno di età del bambino”.

L’articolo 55 del Testo Unico, al comma 1, dispone che: “In caso di dimissioni volontarie presentate durante il periodo per cui è previsto, a norma dell’articolo 54, il divieto di licenziamento, la lavoratrice ha diritto alle indennità previste da disposizioni di legge e contrattuali per il caso di licenziamento. La lavoratrice e il lavoratore che si dimettono nel predetto periodo non sono tenuti al preavviso”. Il successivo comma 2 prevede che: “La disposizione di cui al comma 1 si applica al padre lavoratore che ha fruito del congedo di paternità”.

Al riguardo, l’INPS, su concorde avviso del Ministero del Lavoro, ha chiarito che, in ragione del richiamo generico al “congedo di paternità“e in assenza di specifica qualificazione dello stesso, la tutela di cui al richiamato comma 1, articolo 55, è da intendersi rivolta al lavoratore padre sia nel caso di fruizione del congedo di paternità obbligatorio che nel caso di fruizione del congedo di paternità alternativo, disciplinati rispettivamente dai menzionati articoli 27-bis e 28 del d.lgs. n. 151 del 2001.

In considerazione di ciò, l’Inps ha precisato che il lavoratore padre che ha fruito del congedo di paternità obbligatorio e/o del congedo di paternità alternativo ha diritto all’indennità di disoccupazione Naspi qualora ricorrano tutti gli altri requisiti legislativamente previsti.

Infine, l’INPS ha comunicato che le domande di indennità di disoccupazione Naspi presentate da lavoratori padri a seguito di dimissioni intervenute durante il periodo in cui vige il divieto di licenziamento, e respinte nelle more della pubblicazione della circolare in argomento, possono essere oggetto di riesame, su istanza di parte da trasmettere alla Sede INPS territorialmente competente.

Si allega alla presente il testo completo della circolare in oggetto.

Allegati
Circolare_n°156_C_2023
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INPS_Circolare_n_32_2023
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Circolare_Inps_122_2022
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