LA SEDE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE DI VIA CRISTOFORO COLOMBO IN ROMA
L’Agenzia delle Entrate, nella Risposta 332 del 29 maggio scorso (che si allega), ha chiarito che un contribuente che ha avviato lavori antisismici agevolati con il Superbonus e non ha depositato l’asseverazione di rischio sismico all’ente locale prima dell’inizio dei lavori, può regolarizzare la sua posizione utilizzando la “remissione in bonis“. Questo significa che, pagando una sanzione di 250 euro, può presentare l’asseverazione entro il termine di invio della dichiarazione dei redditi in cui intende fruire della detrazione, o entro la data di presentazione della comunicazione se desidera optare per la cessione del credito o lo sconto in fattura. È importante notare che non è possibile risolvere il mancato invio dell’asseverazione utilizzando la definizione agevolata introdotta dalla legge di Bilancio 2023, che consente di regolarizzare le inosservanze di obblighi o adempimenti formali.
L’Agenzia delle Entrate sottolinea che, nel caso di interventi antisismici agevolati, il progetto degli interventi e l’asseverazione della classe di rischio sismico dell’edificio precedente l’intervento devono essere allegati alla SCIA o alla richiesta di permesso di costruire, prima dell’inizio dei lavori. La tardiva o omessa presentazione dell’asseverazione non consente l’accesso al beneficio fiscale.
La violazione di questo obbligo non può essere considerata “meramente” formale e non rientra nella definizione agevolata delle irregolarità formali introdotta dalla legge di Bilancio 2023. Pertanto, la possibilità di regolarizzare la situazione viene concessa tramite la “remissione in bonis” prevista dall’art. 2 del DL 16/2012 (legge 44/2012). Il contribuente può presentare l’asseverazione entro la prima dichiarazione dei redditi in cui intende fruire della detrazione o entro la data di presentazione della comunicazione, previo versamento della sanzione di 250 euro.
È importante notare che se le spese sono state sostenute nel 2022 e il contribuente intende fruire della “remissione in bonis” optando per la cessione del credito o lo sconto in fattura, l’asseverazione avrebbe dovuto essere presentata entro il 31 marzo 2023. Tuttavia, il mancato invio della comunicazione di opzione all’Agenzia delle Entrate può essere regolarizzato entro il 30 novembre 2023 utilizzando l’istituto della “remissione in bonis“.