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Circolare n°297/C/2023: Imposta di bollo sui contratti pubblici: modalità di versamento.

4 Luglio 2023
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Il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 240013 e nella Risoluzione 37/E, entrambi del 28 giugno 2023, in attuazione di quanto stabilito dal nuovo Codice dei Contratti Pubblici (art.18, co.10, e art.3 dell’All. 1.4 del D.Lgs. 36/2023), rende operative le modalità di versamento, in via telematica, della nuova imposta di bollo dovuta sui contratti pubblici avviati dal 1° Luglio 2023, utilizzando l’apposito “Modello F24 Elide” con specifici codici contributo.

Viene così completato il quadro normativo relativo alla nuova imposta di bollo da applicare ai contratti pubblici, che interessa i procedimenti avviati a decorrere dallo scorso 1° luglio 2023 (cfr. anche art.229, co.2, D.Lgs. 36/2023).

In particolare, chiarisce l’Agenzia delle Entrate, l’imposta deve essere versata con il Modello F24 “Versamenti con elementi identificativi” (cd. Modello F24 Elide), che deve contenere le seguenti indicazioni:

  • codici fiscali delle parti (Stazione appaltante ed appaltatore);
  • codice identificativo 40, per la sola Stazione appaltante;
  • codice identificativo di gara (CIG) o, in sua mancanza, di altro identificativo univoco del contratto;
  • anno di stipula del contratto;
  • codici tributo per il versamento dell’imposta, istituiti dalla R.M. 37/E/2023.

Si tratta dei seguenti codici tributo:

  • “1573” denominato “Imposta di bollo sui contratti – articolo 18, comma 10, D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36”;
  • “1574” denominato “Imposta di bollo sui contratti – SANZIONE -articolo 18, comma 10, D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36”;
  • “1575” denominato “Imposta di bollo sui contratti – INTERESSI -articolo 18, comma 10, D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36”.

Con successivi Provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate potranno essere definite ulteriori modalità di versamento dell’imposta di bollo dovuta per i contratti pubblici, anche mediante l’utilizzo della Piattaforma “Pago P.A.”, istituita mediante il Codice dell’Amministrazione digitale.

Si ricorda che, ai sensi del citato art.18, co.10, del D.Lgs. 36/2023, la nuova imposta di bollo:

  • deve essere assolta una tantum al momento della stipula del contratto ed è commisurata al valore dello stesso;
  • ha natura sostitutiva dell’imposta dovuta per tutti gli atti e documenti riguardanti la procedura di selezione e l’esecuzione dell’appalto, fatta eccezione per le fatture, note e simili (di cui all’art.13, punto 1, della Tariffa, Parte I, allegata al DPR 642/1972);
  • viene determinata sulla base di scaglioni crescenti in relazione all’importo massimo previsto nel contratto, comprese eventuali opzioni o rinnovi esplicitamente stabiliti, con esenzione completa per gli affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro (cfr. la Tabella A dell’Allegato I.4 del D.Lgs. 36/2023).

Come già evidenziato, la nuova determinazione dell’imposta in funzione del valore del contratto, e non in base alla dimensione dello stesso, elimina le problematiche interpretative della disciplina previgente in merito alla funzione degli allegati (se parte integrante, o meno, del contratto) ed il loro assoggettamento al bollo sin dall’origine, o in caso d’uso. Un’ulteriore evidente semplificazione deriva dalla natura sostitutiva della nuova imposta “forfettizzata”, rispetto alla misura del bollo fino ad oggi applicata in maniera notevolmente diversificata ai vari documenti, disegni e atti prodotti in fase di esecuzione dell’appalto.

La nuova disciplina ha, poi, l’ulteriore pregio di uniformare il prelievo su tutto il territorio nazionale, evitando i comportamenti disomogenei della Stazioni appaltanti, che sino ad oggi hanno spesso richiesto, sui medesimi documenti, l’assolvimento dell’imposta con misure molto differenti tra loro. Rimane, tuttavia, un profilo d’incertezza applicativa in merito al concetto di “importo massimo del contratto” sul quale viene determinata la nuova imposta di bollo e, nello specifico, se tale ammontare comprenda, o meno, l’IVA da applicare sul corrispettivo d’appalto.Sul punto, si ritiene che, nell’importo massimo del contratto, non debba rientrare anche l’IVA, in ragione del fatto che, altrimenti, l’imposta di bollo si andrebbe ad applicare su un’altra imposta e non solo sul valore dell’affidamento, come dovrebbe essere.

Sulla questione, l’ANCE ha già intrapreso le più opportune iniziative presso le competenti sedi, al fine di sollecitare un chiarimento entro breve tempo.

Allegati
Circolare_n°297_C_2023
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Provvedimento_AdE_n_240013
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Risoluzione_n_37E
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Tabella_A_allegato_I_4
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Art_18_co_10_Dlgs_n36_2023
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