Come noto, attraverso le disposizioni previste dall’articolo 10-bis del DL 21/2022, convertito con Legge 51/2022, dal dal 1° Luglio 2023 è scattato l’obbligo di attestazione SOA per le imprese esecutrici coinvolte in interventi che accedono all’agevolazione Superbonus e altri bonus edilizi per un importo superiore a 516.000 euro.
L’obbligo di attestazione SOA si applica ai lavori agevolati tramite Superbonus, bonus ristrutturazioni, ecobonus, sismabonus, bonus facciate, bonus barriere architettoniche e le opere relative all’installazione di impianti fotovoltaici, sistemi di accumulo e colonnine di ricarica.
È importante evidenziare che l’introduzione dell’obbligo di attestazione è avvenuta dapprima attraverso un periodo transitorio dal 1° gennaio al 30 giugno 2023, per poi essere confermata in maniera definitiva dal 1° luglio 2023. Il riferimento all’esecuzione di interventi di importo superiore a 516.000 euro è da intendersi al netto dell’Iva, in più il limite deve essere calcolato considerando singolarmente ciascun contratto di appalto e ciascun contratto di subappalto.
Ricordiamo, infine, che l’agenzia delle Entrate è intervenuta con la Circolare numero 10/E del 20 aprile 2023 avente ad oggetto “Qualificazione delle imprese per l’accesso ai benefici di cui agli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, numero 34 – Articolo 10-bis del decreto-legge 21 marzo 2022, numero 21 – Certificazione Soa”.
Si inoltra, in allegato, il FOCUS dell’ANCE, che fa il punto sulle varie questioni ancora aperte.
Gli Uffici di Direzione dell’Associazione, sono a Vs. completa disposizione per ogni eventuale delucidazione in merito.