
Informiamo le Imprese aderenti che, sono state pubblicate sul portale dell’ANAC le Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali. Procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne, approvate con la Delibera n. 311 del 2023.
Con riferimento all’attuazione della disciplina prevista dal D.lgs. n. 24/2023 nell’ambito del settore privato, è stato ricordato che la stessa si applica a:
– soggetti privati che hanno impiegato nell’ultimo anno la media di almeno cinquanta lavoratori subordinati (con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato);
– soggetti del settore privato che rientrano nell’ambito di applicazione degli atti dell’unione di cui alle parti i.b e ii dell’allegato 1 al D.lgs. n. 24/2023, anche se nell’ultimo anno non hanno raggiunto la media di almeno cinquanta lavoratori subordinati (con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato);
– soggetti del settore privato che rientrano nell’ambito di applicazione del d.lgs. n. 231/2001 e adottano i modelli di organizzazione e gestione ivi previsti, anche se nell’ultimo anno non hanno raggiunto la media di almeno cinquanta lavoratori subordinati (con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato).
Ai fini del calcolo della media annua dei lavoratori impiegati nel settore privato, l’ANAC ha informato che occorre fare riferimento, di volta in volta, all’ultimo anno solare precedente a quello in corso, salvo per le imprese di nuova costituzione per le quali si considera l’anno in corso. In particolare, nel chiarire che il primo anno da considerare è quello precedente all’entrata in vigore del decreto, l’Autorità ha precisato che “ai fini del calcolo della media dei lavoratori impiegati negli enti del settore privato deve farsi riferimento al valore medio degli addetti (Elaborazione dati INPS) al 31/12 dell’anno solare precedente a quello in corso, contenuto nelle visure camerali. Quando l’impresa è di nuova costituzione, considerato che il dato in questione viene aggiornato trimestralmente, va preso come riferimento il valore medio calcolato nell’ultima visura”.
Per quanto riguarda la gestione della segnalazione interna, l’ANAC ha chiarito che il riscontro che occorre fornire al segnalante entro tre mesi può avere natura interlocutoria, qualora l’istruttoria non sia ancora terminata. Inoltre, l’ANAC ha precisato che in tale ultimo caso, terminata l’istruttoria, gli esiti dovranno comunque essere comunicati alla persona segnalante. L’ANAC ha altresì precisato che al gestore della segnalazione “Non spetta accertare le responsabilità individuali qualunque natura esse abbiano, né svolgere controlli di legittimità o di merito su atti e provvedimenti adottati dall’ente/amministrazione oggetto di segnalazione”.
Relativamente alle segnalazioni anonime, si segnala che queste, ove circostanziate, sono equiparate da ANAC a segnalazioni ordinarie e trattate consequenzialmente in conformità a quanto previsto nei Regolamenti di vigilanza. Inoltre, il segnalante o il denunciante successivamente identificato, che ha comunicato ad ANAC di aver subito ritorsioni, può beneficiare della tutela che il decreto garantisce a fronte di misure ritorsive. Con riferimento all’istituzione del canale interno di segnalazione, si evidenzia che, secondo quanto ritenuto dall’ANAC, la posta elettronica ordinaria e la PEC non sono considerati strumenti adeguati a garantire la riservatezza.
Al riguardo, si informa che è a disposizione delle imprese associate ANCE un applicativo informatico denominato SQuadra-Segnalazioni che può essere impiegato come canale interno per effettuare le citate segnalazioni, nel rispetto della disciplina in materia di privacy. Si segnala inoltre che l’ANAC ha illustrato le condizioni necessarie per ricorrere al canale esterno dell’Autorità stessa e alla divulgazione pubblica, precisando i confini della discrezionalità del segnalante.
In particolare, le condizioni per ricorrere al canale esterno dell’ANAC sono le seguenti:
1) Se il canale interno obbligatorio:
2) La persona ha già fatto la segnalazione interna ma non ha avuto seguito.
3) La persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che se effettuasse una segnalazione interna:
4) La persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.
Il segnalante può, invece, effettuare direttamente una divulgazione pubblica se:
1) ad una segnalazione interna a cui l’amministrazione/ente non abbia dato riscontro nei termini previsti abbia fatto seguito una segnalazione esterna ad ANAC la quale, a sua volta, non ha fornito riscontro al segnalante entro termini ragionevoli;
2) la persona ha già effettuato direttamente una segnalazione esterna ad ANAC la quale, tuttavia, non ha dato riscontro al segnalante in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alla segnalazione entro termini ragionevoli;
3) la persona effettua direttamente una divulgazione pubblica in quanto ha fondato motivo, di ritenere, ragionevolmente, sulla base di circostanze concrete e quindi, non su semplici illazioni, che la violazione possa rappresentare un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
4) la persona effettua direttamente una divulgazione pubblica poiché ha fondati motivi di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni oppure possa non avere efficace seguito.
Infine, con riferimento al diritto di difesa del soggetto segnalato, si evidenzia che l’ANAC ha sostenuto che “La normativa non riconosce al segnalato il diritto di essere sempre informato della segnalazione che lo riguarda; tale diritto, infatti, è garantito nell’ambito del procedimento eventualmente avviato nei suoi confronti a seguito della conclusione dell’attività di verifica e di analisi della segnalazione e nel caso in cui tale procedimento sia fondato in tutto o in parte sulla segnalazione.”
Per quanto non riportato nella presente, si rinvia alle Linee guida in commento.
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