
LA SEDE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE DI VIA CRISTOFORO COLOMBO IN ROMA
La risposta n°440/E del 28 settembre 2023 dell’Agenzia delle Entrate (in allegato alla presente), chiarisce che, in caso l’importo del credito ceduto non corrisponde alla detrazione realmente spettante, solo il beneficiario è tenuto a sanare l’errore, riversando le somme tramite F24, mentre il cessionario rimane responsabile in solido solo nell’ipotesi nel concorso nella violazione con dolo o colpa grave.
Nel caso di specie, l’operazione riguarda spese sostenute nel 2022, agevolate con il Superbonus 110% ed oggetto di cessione del credito corrispondente, sulla base di 2 Sal pari al 30% dei lavori e di un saldo finale, come prescritto dalla disciplina di riferimento. Nella fase di asseverazione finale dell’intervento, è emersa una discrepanza nell’importo dei lavori eseguiti, che in uno dei Sal erano stati indicati in misura maggiore di quella effettiva. La circostanza ha provocato un errore nella relativa comunicazione di cessione, a valle della quale, però, la banca cessionaria ha già provveduto a liquidare l’importo del credito al beneficiario dell’agevolazione. Da parte sua, inoltre, il cessionario non ha ancora effettuato la compensazione del credito, ma non intende annullare l’accettazione della comunicazione di cessione tramite l’apposita funzionalità della piattaforma web dell’Agenzia. In questa fattispecie, quindi, risultano difficilmente applicabili i chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate con la Circolare n.33/E/2022 in merito alla possibilità di correggere gli errori sostanziali delle comunicazioni di opzione per lo sconto in fattura/cessione del credito, annullando l’originaria comunicazione e provvedendo mediante un nuovo invio, anche con l’applicabilità della remissione in bonis.
Al riguardo, nella Risposta n.440/E/2023 vengono fornite le indicazioni per ripristinare il corretto importo della detrazione spettante (differenza fra il maggiore importo del credito d’imposta ceduto e quello effettivo), al fine di evitare il danno per l’Erario.
In particolare:
L’Agenzia delle Entrate precisa, infine, che per il pagamento della quota di credito d’imposta non spettante, nel Modello F24 deve essere indicato il codice tributo n. 6921, esponendo le somme a debito nella sezione ”Erario”, colonna ”importi a debito versati”.
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