Informiamo le Imprese in oggetto che, il Supporto Giuridico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con il Parere n. 2135/2023, ha fornito chiarimenti in merito all’art. 52, comma 1, del D.Lgs. 36/2023, relativo al controllo sul possesso dei requisiti. Di seguito, l’analisi della pronuncia da parte della Direzione Legislazione Opere Pubbliche dell’ANCE.
Al riguardo, non essendo chiara, per la stazione appaltante istante, la differenza, in caso di utilizzo del MEPA, tra la procedura da adottare per il controllo sul possesso dei requisiti dell’aggiudicatario negli affidamenti sotto i 40.000 euro e quelli d’importo superiore, è stato richiesto se:
Qualora questa interpretazione fosse corretta, viene pertanto richiesto di chiarire, indicando nei propri regolamenti interni, di volersi avvalere, in caso d’uso del MEPA, dei controlli trimestrali già svolti da CONSIP su un campione significativo di operatori economici ad esso iscritti, se la stazione appaltante possa evitare di doverne effettuare ulteriori, conseguendo un significativo risparmio in termini di risorse umane, temporali e spesa pubblica. Ciò a prescindere dalla pubblicazione degli esiti degli accertamenti da parte di CONSIP, poiché un operatore economico non in possesso dei requisiti a seguito del controllo a campione, non apparirebbe sul MEPA in quanto direttamente estromesso dal gestore.
Il MIT, in entrambi i casi si è espresso negativamente, motivando come di seguito indicato:
Il MIT, inoltre, pone in evidenza che la terminologia utilizzata, pur lasciando intendere che si tratti dell’autocertificazione tradizionale, non elimina qualche dubbio in merito all’obbligo di utilizzo del DGUE. Al riguardo, lo stesso MIT, con comunicato del 30 giugno u.s. è intervenuto chiarendo che per le procedure di cui all’art. 50, comma 1 lett. a) e b), di importo inferiore a €. 40.000, l’art. 52 del nuovo Codice prevede che gli operatori economici attestano il possesso dei requisiti con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. Considerato che anche il DGUE consiste in una dichiarazione avente i requisiti di cui all’art. 47 del DPR 445/2000, il Ministero ha puntualizzato che, in tali fattispecie, la stazione appaltante possa scegliere se predisporre un modello semplificato di dichiarazione oppure se adottare il DGUE, privilegiando esigenze di standardizzazione e uniformità;
Ricorda, infine, il MIT, che presso la Banca Dati Anac è operativo il Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico (FVOE), obbligatorio dal 9 novembre 2022, attraverso il quale occorre di verificare i requisiti di partecipazione agli appalti pubblici, per partecipare alle gare di appalto di importo superiore a euro 40.000, rimandando al riguardo, a due recenti delibere ANAC n. 261 e n. 262 del 20 giugno u.s. entrate in vigore il 1° luglio 2023 con efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2024.