Riportiamo per informare le Imprese in oggetto, l’allegata Circolare n. 25 del 29 gennaio 2024, cui si fa rinvio, dove la Direzione Generale dell’INPS ha reso noto – tra l’altro – la misura, in vigore dal 1° gennaio 2024, degli importi massimi dei trattamenti di integrazione salariale e della indennità di disoccupazione NASpI, rivalutati tenuto conto dell’incremento derivante dalla variazione annuale dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati.
CIGO, CIGS e FIS – Per quanto riguarda le integrazioni salariali, il massimale unico delle relative indennità, per l’anno 2024, è fissato in misura pari a:
Il massimale deve essere incrementato nella misura ulteriore del 20% per i trattamenti di integrazione salariale concessi in favore delle imprese del settore edile e lapideo per intemperie stagionali. Per l’anno 2024 il massimale è fissato nei seguenti importi:
NASpI – Al paragrafo 5, la circolare in esame ha comunicato, inoltre, che l’importo massimo mensile dell’indennità di disoccupazione NASpI, è pari, per l’anno 2024, ad € 1.550,42.
Analogo importo vale con riferimento all’indennità di disoccupazione DIS-COLL.