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Circolare n°90/C/2024: Aggiornamento sul contributo NASPI (Ticket Licenziamento) – Le disposizioni dell’INPS.

26 Febbraio 2024
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Credendo di essere di ausilio per le Imprese, si riporta di seguito una breve ricognizione sulla NASPI alla luce delle disposizioni dell’INPS.

  1. AGGIORNAMENTO DEL CONTRIBUTO NASPI

Ogni anno il valore del contributo NASPI, noto come “Ticket Licenziamento”, viene aggiornato sulla base della variazione annuale dell’indice ISTAT. Ai sensi della Legge Fornero, tale contributo è fissato al 41% del massimale NASPI per ogni mese di durata del rapporto di lavoro.

  1. IMPORTO DEL MASSIMALE NASPI PER IL 2024

Con la Circolare INPS n. 25 del 29 gennaio 2024, l’importo del massimale NASPI è stato stabilito in 1.550,42 euro. Di conseguenza, il Ticket Licenziamento, corrispondente al 41% di tale importo, ammonta a 635,67 euro per ogni anno di lavoro e a 52,97 euro per ciascun mese di anzianità, fino a un massimo di 1.916,01 euro per rapporti di durata superiore a tre anni.

  1. MODALITÀ DI CALCOLO

L’importo del Ticket Licenziamento è indipendente dalla prestazione individuale e è dovuto in misura identica a prescindere dalla tipologia di lavoro svolto, sia part-time che full-time. Tuttavia, è possibile riparametrare l’importo su base mensile se il rapporto di lavoro ha avuto una durata inferiore all’anno.

  1. ANZIANITÀ AZIENDALE

Per quanto riguarda l’anzianità aziendale, si considerano mesi interi tutti quelli diversi dal primo e dall’ultimo, escluse le situazioni di congedo richieste per legge o per aspettativa non retribuita. Sono considerati periodi utili anche quelli in cui il lavoratore è stato assunto con contratto a termine dallo stesso datore di lavoro che ha beneficiato della restituzione del contributo addizionale.

 

  1. CASI DI APPLICAZIONE DEL CONTRIBUTO NASPI

Il contributo NASPI è dovuto in diverse situazioni di risoluzione del rapporto di lavoro, tra cui licenziamenti per giustificato motivo oggettivo, giustificato motivo soggettivo, giusta causa, recesso del datore di lavoro durante o al termine del periodo di prova, e recesso al termine del periodo di apprendistato.

  1. ESENZIONI E CASISTICHE PARTICOLARI

Sono previste esenzioni dal pagamento del contributo in casi specifici, come nel cambio di appalto con continuità occupazionale garantita dalle clausole sociali, e nel settore delle costruzioni edili per completamento delle attività e chiusura del cantiere.

  1. DISPOSIZIONI RELATIVE AI LICENZIAMENTI COLLETTIVI

Nei casi di licenziamento collettivo, il contributo è moltiplicato per tre volte se non vi è accordo sindacale sulla dichiarazione di eccedenza del personale.

Come sempre la scrivente direzione resta a disposizione per ulteriori chiarimenti.

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