L’INPS, con la circolare n. 41/2024, ha fornito prime indicazioni in merito allo sgravio riconosciuto ai datori di lavoro privati, introdotto dalla Legge di Bilancio 2024, per le assunzioni effettuate nel triennio 2024-2026 di donne disoccupate beneficiarie del c.d. Reddito di libertà (art.105-bis D.L. n.34/20, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77/20).
Con apposito messaggio saranno fornite ulteriori specifiche istruzioni per la fruizione della misura agevolativa.
CARATTERISTICHE DEL BENEFICIO
L’esonero contributivo spetta:
L’esonero spetta anche in caso di part-time e anche in riferimento ai rapporti di lavoro a scopo di somministrazione. L’agevolazione contributiva consiste nell’esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati, nel limite massimo di importo di 8.000 euro annui riparametrato e applicato su base mensile, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. La soglia massima di esonero della contribuzione datoriale riferita al periodo di paga mensile è, pertanto, pari a 666,66 euro (€ 8.000/12) e, per i rapporti di lavoro instaurati/trasformati e risolti nel corso del mese, detta soglia va riproporzionata assumendo a riferimento la misura di 21,50 euro (€ 666,66/31) per ogni giorno di fruizione dell’esonero contributivo.
Nelle ipotesi di rapporti di lavoro a tempo parziale, il massimale dell’agevolazione deve essere proporzionalmente ridotto.
Non sono oggetto di sgravio:
Il periodo di fruizione dell’esonero può essere sospeso esclusivamente nei casi di assenza obbligatoria dal lavoro per maternità, comprese le ipotesi di interdizione anticipata dal lavoro, consentendo, in tale ipotesi, il differimento temporale del periodo di godimento del beneficio.
REQUISITI DELLA LAVORATRICE
La lavoratrice deve soddisfare, alla data dell’assunzione, i seguenti requisiti:
CONDIZIONI DI SPETTANZA DELL’ESONERO
Il diritto alla legittima fruizione dell’esonero contributivo è subordinato al rispetto dei principi generali in materia di incentivi all’assunzione (art. 31, d.lgs. n. 150/2015) e delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro e dell’assicurazione obbligatoria dei lavoratori (art. 1, commi 1175 e 1176, legge n. 296/2006), in particolare:
COORDINAMENTO CON ALTRI ESONERI
Considerato che l’agevolazione si sostanzia in un esonero totale dal versamento della contribuzione datoriale, la stessa può essere cumulata con altre misure agevolative, ove ciò non sia espressamente escluso, solo laddove sussista un residuo di contribuzione astrattamente sgravabile e nei limiti della medesima contribuzione dovuta.
Inoltre, il coordinamento con altre misure è possibile a condizione che per gli altri esoneri di cui si intenda fruire non sia espressamente previsto un divieto di cumulo con altri regimi. Quanto alla sequenza secondo cui debba operarsi la cumulabilità tra gli esoneri, ove consentita, la stessa deve avvenire in ragione delle norme approvate, in ordine temporale, sul presupposto che l’ultimo esonero introdotto nell’ordinamento si cumula (ove così previsto) con i precedenti sulla contribuzione residua “dovuta”. Pertanto, laddove si intenda cumulare la misura in argomento con altri regimi agevolati riguardanti le medesime lavoratrici, la stessa troverà applicazione in via residuale sulla contribuzione datoriale non esonerata ad altro titolo.
L’esonero in oggetto è, inoltre, cumulabile con le agevolazioni consistenti in una riduzione della contribuzione previdenziale a carico della lavoratrice (ad es., l’esonero per le lavoratrici madri).
Per quanto ivi non richiamato si rimanda alla circolare dell’Istituto.