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Circolare n°113/C/2024: Legge di Bilancio 2024 – Esonero contributivo per le assunzioni di donne disoccupate beneficiarie del Reddito di libertà – Indicazioni INPS.

12 Marzo 2024
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L’INPS, con la circolare n. 41/2024, ha fornito prime indicazioni in merito allo sgravio riconosciuto ai datori di lavoro privati, introdotto dalla Legge di Bilancio 2024, per le assunzioni effettuate nel triennio 2024-2026 di donne disoccupate beneficiarie del c.d. Reddito di libertà (art.105-bis D.L. n.34/20, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77/20).

Con apposito messaggio saranno fornite ulteriori specifiche istruzioni per la fruizione della misura agevolativa.

CARATTERISTICHE DEL BENEFICIO

L’esonero contributivo spetta:

  • ­in caso di assunzioni a tempo indeterminato, per un periodo di 24 mesi;
  •  in caso di assunzioni a tempo determinato, fino ad un massimo di 12 mesi;
  • in caso di trasformazioni a tempo indeterminato di un precedente rapporto a termine, sia già agevolato che non agevolato, per complessivi 18 mesi decorrenti dalla data dell’assunzione a tempo determinato.

L’esonero spetta anche in caso di part-time e anche in riferimento ai rapporti di lavoro a scopo di somministrazione. L’agevolazione contributiva consiste nell’esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati, nel limite massimo di importo di 8.000 euro annui riparametrato e applicato su base mensile, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. La soglia massima di esonero della contribuzione datoriale riferita al periodo di paga mensile è, pertanto, pari a 666,66 euro (€ 8.000/12) e, per i rapporti di lavoro instaurati/trasformati e risolti nel corso del mese, detta soglia va riproporzionata assumendo a riferimento la misura di 21,50 euro (€ 666,66/31) per ogni giorno di fruizione dell’esonero contributivo.

Nelle ipotesi di rapporti di lavoro a tempo parziale, il massimale dell’agevolazione deve essere proporzionalmente ridotto.

Non sono oggetto di sgravio:

  • ­i premi e i contributi dovuti all’Inail;
  • ­il contributo al Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto;
  • ­il contributo ai Fondi di solidarietà;
  • ­il contributo previsto in favore dei Fondi interprofessionali per la formazione continua.

Il periodo di fruizione dell’esonero può essere sospeso esclusivamente nei casi di assenza obbligatoria dal lavoro per maternità, comprese le ipotesi di interdizione anticipata dal lavoro, consentendo, in tale ipotesi, il differimento temporale del periodo di godimento del beneficio.

REQUISITI DELLA LAVORATRICE

La lavoratrice deve soddisfare, alla data dell’assunzione, i seguenti requisiti:

  • ­essere disoccupata, avendo presentato la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il centro per l’impiego;
  • ­essere percettrice del Reddito di libertà o averne fruito nel 2023. Si rammenta che il Reddito di libertà è destinato alle donne vittime di violenza, senza figli o con figli minori, seguite dai centri antiviolenza riconosciuti dalle Regioni e dai servizi sociali nei percorsi di fuoriuscita dalla violenza, al fine di contribuire a sostenerne l’autonomia. In particolare, destinatarie del contributo sono le donne residenti nel territorio italiano che siano cittadine italiane o comunitarie oppure, in caso di cittadine di Stato extracomunitario, in possesso di regolare permesso di soggiorno.

CONDIZIONI DI SPETTANZA DELL’ESONERO

Il diritto alla legittima fruizione dell’esonero contributivo è subordinato al rispetto dei principi generali in materia di incentivi all’assunzione (art. 31, d.lgs. n. 150/2015) e delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro e dell’assicurazione obbligatoria dei lavoratori (art. 1, commi 1175 e 1176, legge n. 296/2006), in particolare:

  • ­regolarità nell’assolvimento degli obblighi di contribuzione previdenziale;
  • ­assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro;
  • ­rispetto, fermi restando gli altri obblighi di legge, degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

COORDINAMENTO CON ALTRI ESONERI

Considerato che l’agevolazione si sostanzia in un esonero totale dal versamento della contribuzione datoriale, la stessa può essere cumulata con altre misure agevolative, ove ciò non sia espressamente escluso, solo laddove sussista un residuo di contribuzione astrattamente sgravabile e nei limiti della medesima contribuzione dovuta.

Inoltre, il coordinamento con altre misure è possibile a condizione che per gli altri esoneri di cui si intenda fruire non sia espressamente previsto un divieto di cumulo con altri regimi. Quanto alla sequenza secondo cui debba operarsi la cumulabilità tra gli esoneri, ove consentita, la stessa deve avvenire in ragione delle norme approvate, in ordine temporale, sul presupposto che l’ultimo esonero introdotto nell’ordinamento si cumula (ove così previsto) con i precedenti sulla contribuzione residua “dovuta”. Pertanto, laddove si intenda cumulare la misura in argomento con altri regimi agevolati riguardanti le medesime lavoratrici, la stessa troverà applicazione in via residuale sulla contribuzione datoriale non esonerata ad altro titolo. 

L’esonero in oggetto è, inoltre, cumulabile con le agevolazioni consistenti in una riduzione della contribuzione previdenziale a carico della lavoratrice (ad es., l’esonero per le lavoratrici madri).

Per quanto ivi non richiamato si rimanda alla circolare dell’Istituto.

Allegati
Circolare_n°113_C_2024
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