In merito alla cessione dei crediti derivanti da interventi edilizi, l’Agenzia delle Entrate, in risposta ad alcuni quesiti ad essa pervenuti su particolari eventi che potrebbero verificarsi nella successiva fase di circolazione dei crediti, ha emanato la Circolare n. 6/E del 08.03.2024, indicando la via da seguire nei casi in cui:
a) La cessione successiva alla prima sia stata accettata per errore del cessionario, che, invece, intendeva rifiutarla
b) Il cedente e il cessionario, dopo l’accettazione della cessione da parte di quest’ultimo, intendano annullare la comunicazione della cessione del credito effettuata sulla “Piattaforma cessione crediti”.
In entrambi i casi il cedente e il cessionario dovranno richiedere all’Agenzia delle Entrate il rifiuto della cessione del credito già accettata, utilizzando l’apposito modello sottoscritto digitalmente e da inviare alla PEC annullamentoaccettazionecrediti@pec.agenziaentrate.it
Il rifiuto rimuove gli effetti dell’erronea accettazione del credito o della cessione che si è convenuto di rifiutare. In entrambi i casi, all’esito positivo dell’operazione, i crediti torneranno nella disponibilità del cedente, ai fini dell’eventuale ulteriore cessione o dell’utilizzo in compensazione tramite modello F24, se ancora nei termini di legge.
Per maggiori dettagli si rinvia alla Circolare n. 6/E del 08.03.2024, che si allega in copia unitamente al modello.