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Circolare n°161/C/2024: Edifici ante 1967 – Decisione del CGA sul riparto dell’onere della prova.

4 Aprile 2024
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Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana (CGARS) ha emesso una decisione importante riguardante il “riparto dell’onere della prova” nella datazione delle opere edilizie. La questione è sorta da un ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana riguardante un diniego di accertamento di conformità di un edificio soggetto a sanatoria, in cui era contestato se l’edificio fosse anteriore al 1967.

Durante il procedimento, il privato ha fornito diversi elementi probatori, indicando che l’edificio era stato costruito tra il 1940 e il 1958. Tuttavia, l’Amministrazione non ha contraddetto questi elementi con prove concrete, limitandosi a contestarne l’insufficienza.

Il CGARS ha criticato l’approccio dell’Amministrazione, affermando che non ha svolto un’indagine adeguata né ha fornito motivazioni valide per contestare la datazione proposta dal privato. Pertanto, ha stabilito che quando il privato ha dimostrato in modo convincente la data di costruzione di un’opera, l’onere di confutare tali prove ricade sull’Amministrazione.

Di conseguenza, il CGARS ha annullato il diniego di sanatoria e ha ordinato all’Amministrazione di riesaminare il caso, svolgendo un’indagine più approfondita e motivando chiaramente la propria posizione in merito alla datazione delle opere edilizie. Se l’Amministrazione non riesce a fornire prove sufficienti per confutare la datazione proposta dal privato, questa datazione sarà considerata valida.

Questa decisione si allinea con precedenti sentenze che hanno stabilito una parità di diritti tra privati e Pubblica Amministrazione (PA) in materia di datazione delle opere edilizie. In sostanza, una volta che il privato ha fornito prove convincenti, l’Amministrazione deve fornire prove concrete per contestarle. La giurisprudenza ha anche indicato che anche prove indiziarie possono essere considerate valide se altamente probanti.

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Circolare_n°161_C_2024
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