Il C.C.P.L. del 09.03.2022 che ha introdotto l’istituto dell’E.V.R. – Elemento Variabile della Retribuzione – ha stabilito, tra l’altro, che entro il mese di marzo di ogni anno, le Parti – datoriali e sindacali – debbano incontrarsi per verificare l’andamento degli indicatori e stabilire l’importo dell’EVR a valere per il periodo di paga da aprile dell’anno corrente e fino al mese di marzo dell’anno successivo.
Le Parti, con ACPL del 19.04.2024, hanno verificato gli indicatori e stabilito l’erogazione mensile dell’EVR per l’anno 2024 nella misura del 3% dei minimi di paga base in vigore alla data del 01.07.2014, sia per gli operai che per gli impiegati, con effetti dal 1° aprile 2024 fino al 31 marzo 2025.
Si indicano qui di seguito, per comodità, i valori mensili dell’EVR 2024:
CATEGORIA | VALORE MENSILE DELL’EVR 2024 – INTERO |
Impiegato 1 cat. Liv. 7 | € 48,92 |
Impiegato 1 cat. Liv. 6 | € 44,03 |
Impiegato 2 cat. Liv. 5 | € 36,69 |
Impiegato 2 cat. Liv. 4 Operaio Spec. Liv. 4 | € 34,25 |
Impiegato 3 cat. Liv. 3 Operaio Spec. Liv. 3 | € 31,80 |
Impiegato 4 cat. Liv. 2 Operaio Qualif. Liv. 2 | € 28,62 |
Impiegato 4 cat. Liv. 1 Operaio Comune Liv. 1 | € 24,46 |
per gli operai la corresponsione è parametrata sulle ore di lavoro ordinario effettivamente lavorate (per un massimo di 173 ore mensili)
Come per lo scorso anno, le singole imprese dovranno effettuare una verifica, a livello aziendale, sui seguenti due parametri, al fine di raffrontare la performance media aziendale del triennio 2023/2022/2021 con quella del triennio 2022/2021/2020:
ovvero, per le imprese con soli impiegati:
o Ore lavorate e registrate sul Libro Unico del lavoro;
Qualora la media del triennio 2023/2022/2021 dei suddetti due parametri risulti, per entrambi, pari o maggiore rispetto alla media del triennio precedente (2022/2021/2020), l’azienda provvederà ad erogare l’EVR nella misura intera stabilita a livello provinciale (3%).
Allorchè solo uno dei suddetti parametri risulti minore nel confronto triennale, l’azienda provvederà ad erogare l’EVR nella misura mensile ridotta, pari a:
CATEGORIA | VALORE MENSILE DELL’EVR 2024 – RIDOTTO |
Impiegato 1 cat. Liv 7 | € 14,68 |
Impiegato 1 cat. Liv 6 | € 13,21 |
Impiegato 2 cat. Liv 5 | € 11,01 |
Impiegato 2 cat. Liv 4 Operaio Spoec. Liv. 4 | € 10,27 |
Impiegato 3 cat. Liv. 3 Operaio Spec. Liv. 3 | € 9,54 |
Impiegato 4 cat. Liv 2 Operaio Qualif. Liv. 2 | € 8,59 |
Impiegato 4 cat. Liv. 1 Operaio Comune Liv. 1 | € 7,34 |
Laddove entrambi i parametri a livello aziendale risultassero minori, l’EVR non sarà erogato, mentre per le imprese di nuova costituzione l’EVR dovrà essere erogato nella misura piena del 3%.
Alfine di erogare l’EVR in misura ridotta o non provvedere all’erogazione, l’impresa dovrà preliminarmente inviare la comunicazione, che si allega alla presente, tramite PEC (ance.ragusa@pec.ance.it), in questo caso si chiede cortesemente di riportare nell’oggetto della PEC la dicitura “Autodichiarazione EVR anno 2024” o tramite lettera raccomandata all’ANCE Ragusa, alla Cassa Edile di Ragusa (certificazioni@pec.cassaedileragusa.it) e, ove costituite, alla RSU/RSA, contenente un’autodichiarazione relativa ai dati registrati.
ANCE Ragusa provvederà, immediatamente, all’inoltro della comunicazione alle OO.SS. firmatarie dell’Accordo che potranno richiedere un incontro con l’Impresa per la verifica dei dati dichiarati.
L’intera procedura dovrà esaurirsi entro il 30 aprile 2024.
L’impresa è autorizzata ad applicare l’EVR in misura ridotta, o a non erogare l’EVR, nel caso in cui sia stata accertata, nel corso del confronto, la ricorrenza delle condizioni, ovvero quando siano esauriti i termini della procedura e non sia pervenuta alcuna richiesta di confronto da parte delle OO.SS. Il mancato invio dell’autodichiarazione ovvero il rifiuto ad attivare il confronto con le OO.SS. comporta l’obbligo per l’impresa di corrispondere l’EVR nella misura intera.
L’EVR è dovuto ai soli lavoratori ai quali sia applicato il Contratto integrativo provinciale ANCE del 09 marzo 2022 indipendentemente dal luogo di esecuzione della loro prestazione lavorativa. Il calcolo dovrà essere effettuato:
Infine, per quanto riguarda la tassazione separata così come prevista dalla normativa per le erogazioni premiali, l’EVR beneficia – qualora erogato nel rispetto integrale delle disposizioni e della procedura sopra esposte – dell’applicazione del regime fiscale agevolato previsto e disciplinato dalla stessa, e perciò potrà essere assoggettato ad imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali all’Irpef, in misura del 5% (aliquota così ridotta, per il solo anno 2024, dalla legge 30 dicembre 2023, n. 213 – Legge di Bilancio 2024) e, così come fatto per l’EVR 2023, le imprese dovranno rendere telematicamente, prima dell’effettiva erogazione dell’EVR, la c.d. “dichiarazione di conformità”, collegandosi al portale web cliclavoro, nella sezione ‘Deposito telematico contratti’. Una volta effettuato l’accesso tramite SPID, è necessario:
inserire il codice 20240422174525012 corrispondente al nostro contratto collettivo provinciale > modifica > completare il quadro DPP con i dati riguardanti l’azienda. In particolare dovranno essere compilati i seguenti campi:
Resta fermo, invece, il normale assoggettamento a prelievo contributivo, sia a carico dell’azienda sia a carico del lavoratore.
Si allega l’ACPL del 19.04.2024 ricordando ai Soci che la Direzione è, come sempre, a disposizione degli Associati per ulteriori delucidazioni in merito.