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Circolare n°238/C/2024: Festività cadenti nel mese di Giugno 2024.

28 Maggio 2024
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Per utile informazione delle Imprese aderenti, provvediamo a riepilogare qui di seguito la normativa vigente per le festività contrattualmente previste e cadenti nel mese di Giugno 2024 a favore dei dipendenti delle imprese del settore.

La festività in questione cade domenica 2 Giugno (Festa della Repubblica).

Si precisa che la festività del 2 Giugno, data di fondazione della Repubblica Italiana, è stata ripristinata dalla Legge 20 novembre 2000, n. 336, a decorrere dal 2001.

OPERAI: (art. 17, CCNL edile) per la ricorrenza del 2 Giugno, compete il trattamento economico pari a 8 ore della retribuzione calcolata sugli elementi di cui al Totale 2 della tabella paga operai e sulla percentuale relativa ai riposi annui, compresa per i capi squadra la maggiorazione prevista per tale particolare incarico, e con il pagamento della percentuale dovuta per Gratifica Natalizia e Ferie (G.N.F.).

IMPIEGATI E QUADRI: (artt. 61 e 76, CCNL edile) per la giornata del 2 Giugno, cadendo di domenica, spetta 1/25 della retribuzione mensile. 

CIG E FESTIVITÀ

Si rammenta, con l’occasione, che qualora le festività infrasettimanali cadano nel periodo di intervento della Cassa Integrazione Guadagni, nel caso di Festività Religiose il trattamento economico inerente tale festività non rientra fra gli elementi integrabili da parte della Cassa, in quanto a carico dell’azienda, per i lavoratori:

  • ad orario ridotto, nel senso che lavorano comunque una parte della settimana;
  • sospesi a zero ore settimanali, se si tratta di lavoratori retribuiti in rapporto alle ore, non in misura fissa mensile, sospesi da non più di due settimane.

Il trattamento economico relativo alla festività infrasettimanale non è, invece, a carico dell’azienda ed è, pertanto, integrabile dalla Cassa integrazione, nei limiti previsti, per i lavoratori:

  • sospesi a zero ore settimanali, se si tratta di lavoratori retribuiti non in misura fissa mensile ma in rapporto alle ore, sospesi da oltre due settimane;
  • sospesi a zero ore settimanali, se si tratta di lavoratori retribuiti in misura fissa mensile sospesi anche da non più di due settimane.

*                       *                      *

Il caso delle festività coincidenti con il sabato o la domenica (come il 2 giugno 2024) presenta, tuttavia, una propria peculiarità: se nell’azienda che ha richiesto l’intervento della Cassa integrazione l’attività lavorativa si svolge abitualmente nelle giornate dal lunedì al venerdì, l’intervento stesso non subisce in nessun caso decurtazioni in occasione di festività coincidenti con il sabato o la domenica. Pur in presenza della festività, non diminuisce infatti il numero delle ore teoricamente lavorabili nella settimana; peraltro, l’intervento della Cassa non copre la festività, in quanto non può superare il numero delle ore teoricamente lavorabili (ad esempio quaranta), già raggiunto il venerdì. Tali festività sono perciò ininfluenti sulla Cassa (v. Circolare della Direzione Generale dell’INPS n. 64183 G.S./207 del 19 ottobre 1972).

*                       *                      *

Tutto ciò che il lavoratore riceve in occasione delle festività a carico del datore di lavoro è soggetto ai contributi previdenziali ed alla ritenuta dell’Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche (IRPEF), unitamente alla retribuzione del periodo di paga in corso.

 

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