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In provincia

Circolare n°259/C/2024: Appalti pubblici: l’ordinaria manutenzione stradale non è somma urgenza.

10 Giugno 2024
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Riportiamo con atto pubblicato il 3 giugno 2024 sul portale istituzionale ANAC, risposta al Presidente dell’Autorità Anticorruzione, ad un Comune per aver erroneamente classificato come lavori in somma urgenza interventi di manutenzione ordinaria su una strada comunale (v. Consiglio dell’ANAC nell’adunanza del 23 aprile 2024, fasc. n. 3701/2023).

  • IL FATTO

Nel dettaglio, il Comune aveva disposto “lavori urgenti per la messa in sicurezza della strada che da Cogolo porta in località Malgamare“. Secondo l’amministrazione, le abbondanti nevicate invernali avevano provocato “dissesti stradali” che necessitavano di interventi immediati come la “demolizione e ricostruzione muri di contenimento, sostituzione guardrail, sistemazione asfaltatura e ripristino barriere in ferro“. I lavori, per un importo di oltre mezzo milione di euro, erano stati affidati a un’impresa prescelta tramite procedura di somma urgenza.

  • L’ISTITUTO DELLA SOMMA URGENZA

Le vigenti norme relative alla “somma urgenza”, contenute nell’articolo 140 del decreto legislativo 36/2023, noto come codice appalti, erano in precedenza disciplinate, dall’articolo 163 del decreto legislativo 50/2016, ratione temporis applicabile alla fattispecie sottoposta alla decisione l’ANAC.

In entrambe le norme, in caso di “somma urgenza”, il RUP o altro tecnico dell’amministrazione competente deve redigere un verbale in cui sono indicati:

  • i motivi dello stato di urgenza;
  • le cause che lo hanno provocato;
  • i lavori necessari per rimuoverlo.

I lavori possono essere affidati direttamente a uno o più operatori economici individuati. Il corrispettivo delle prestazioni ordinate viene definito consensualmente con l’affidatario. Entro dieci giorni dall’ordine di esecuzione dei lavori, il responsabile del procedimento deve compilare una perizia giustificativa dei lavori. Questa perizia, insieme al verbale di somma urgenza, viene poi trasmessa alla stazione appaltante, che provvede alla copertura della spesa e alla approvazione della stessa.

Sulla sostanziale convergenza tra i citati articoli 163 e 140, il Consiglio di Stato, nella sua Relazione, chiarisce che con il nuovo codice “si è ritenuto di non intervenire sulle varie e gradate fattispecie di urgenza variamente qualificate” e di confermare che la procedura di affidamento diretto è in deroga alle procedure standard. Con lo stesso, prosegue il Collegio, si è, tuttavia, optato per la soppressione del parere di congruità del prezzo pattuito tra le parti, affidato all’ANAC dall’allora vigente comma 9 dell’art. 163 citato, in quanto tale passaggio recava un incongruo aggravio procedimentale. Nel nuovo codice restano invece fermi gli obblighi di trasmissione e i controlli di competenza affidati all’ANAC (ora contenuti nel comma 10 dell’art. 140). Da notare, infine, che, per i lavori, nel codice appalti, il limite di importo è ora pari a €500 mila “o di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica e privata incolumità”, e supera i precedenti €200 mila dell’art. 163 del d.lgs. 50/2016, che anche in questo caso erano derogabili. Di contro, restano fermi i €300 mila “fissi” per i beni culturali, ora previsti dall’art. 20 dell’allegato II.18 al codice. Per i servizi e le forniture, è stata introdotta al comma 9 la soglia di €140.000, in coerenza con la disciplina generale del codice.

  • L’INTERVENTO DELL’ANAC:

L’Anac, dopo aver esaminato la documentazione fornita dal Comune, ha però rilevato che gli interventi in questione non rientravano tra quelli che possono essere eseguiti in somma urgenza. La somma urgenza, infatti, è un istituto eccezionale disciplinato dal Codice degli Appalti e può essere utilizzato solo in presenza di circostanze impreviste e pregiudizievoli che non consentono alcun ritardo nell’avvio dei lavori per scongiurare pericoli per la pubblica incolumità.

Nel caso specifico, come sottolineato dall’Anac, si trattava di ” Da quanto agli atti si rileva come l’intervento di cui trattasi, consistente nella realizzazione di interventi stradali usuali quali la sostituzione dei guardrail e le attività di asfaltatura, rientra nelle attività di manutenzione ordinaria e non nelle attività che possono svolgersi in somma urgenza; inoltre, la tempistica prevista anche qualora si trattasse di somma urgenza non è coerente con il dettato normativo”.

  • LE CONCLUSIONI DELL’ANAC

L’Anac ha pertanto definito il procedimento del Comune di Peio ai sensi dell’art. 21 del Regolamento sull’esercizio dell’attività di vigilanza in materia di contratti pubblici allora vigente, rilevando il contrasto con le disposizioni dell’art. 163 del d.lgs. 50/2016 che disciplina(va) l’istituto della somma urgenza e invitando “per il futuro, la S.A. al puntuale rispetto della normativa come sopra richiamata”.

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