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Circolare n°265/C/2024: Appalti pubblici: senza collaudo delle opere la polizza si estingue.

17 Giugno 2024
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Il 4 dicembre 2023, con l’ordinanza n. 33858, la Corte di Cassazione si è pronunciata in merito all’estinzione delle garanzie fideiussorie in assenza del certificato di collaudo, affermando che l’ente pubblico che abbia appaltato la realizzazione di un’opera o di lavori pubblici è tenuto ad emettere il certificato di collaudo o quello di regolare esecuzione dei lavori eseguiti una volta ultimati; l’omissione o il ritardo di tale adempimento comporta l’estinzione delle garanzie fideiussorie.

Di seguito la ricostruzione della sentenza da parte dalla Direzione Legislazione Opere Pubbliche.

La controversia riguardava un contratto di appalto pubblico risolto anticipatamente per gravi inadempienze dell’appaltatore, il quale aveva realizzato solo parzialmente l’opera commissionata. La stazione appaltante, in seguito alla risoluzione, aveva richiesto l’escussione completa della polizza fideiussoria. La società di assicurazioni, tuttavia, si opponeva, sostenendo che l’obbligo di collaudo si applicava anche in caso di esecuzione parziale dei lavori.

Dopo il rigetto della richiesta della società di assicurazione di estinguere la polizza sia in primo che in secondo grado, la Corte ha chiarito che, ai fini dello svincolo delle polizze fideiussorie è necessario il collaudo dell’opera, anche se eseguita solo parzialmente. Questo principio si basa sull’art. 5, comma 4, della legge n. 741/1981 (norma che ha avuto continuità con l’art.30 della legge n.109/1994 e poi con l’art.101 del d.P.R. n. 554/1999, in vigore sino al 2010; dunque applicabile, ratione temporis, alla fattispecie in esame), che impone l’obbligo del collaudo anche in caso di risoluzione anticipata del contratto per inadempimento, per evitare che il garante rimanga vincolato indefinitamente ad una garanzia ormai priva di fondamento causale.

La Corte ha quindi stabilito che il certificato di collaudo, anche se parziale, è un atto necessario per verificare i requisiti dell’opera e per certificare l’assolvimento degli obblighi della stazione appaltante. L’assenza del collaudo comporta l’estinzione automatica della garanzia fideiussoria, poiché il ritardo o l’omissione del collaudo non devono penalizzare il garante.

Con l’ordinanza n. 33858/2023, la Cassazione ha quindi accolto il ricorso, dichiarando l’estinzione della garanzia fideiussoria per mancata effettuazione del collaudo da parte della stazione appaltante. La decisione si fonda sul principio che anche l’esecuzione parziale dei lavori richiede il collaudo per lo svincolo delle garanzie, salvo che non si dimostri un inadempimento tale da impedire il collaudo stesso. Infatti, è a carico dell’amministrazione appaltante l’onere di provare la sussistenza di una condotta o un evento riferibile all’appaltatore, tale da impedire lo svolgimento delle operazioni di collaudo (sia pure parziale) nel termine previsto dalla legge.

In allegato il testo dell’ordinanza.

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Circolare_n°265_C_2024
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ordinanza-cassazione-04122023-33858
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