Si informa che è stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 167/2024, il d.lgs. n. 103/2024 (in allegato alla presente), recante “Semplificazione dei controlli sulle attività economiche, in attuazione della delega al Governo di cui all’articolo 27, comma 1, della legge 5 agosto 2022, n. 118”, in vigore dal 2 agosto 2024.
Si segnalano, in particolare, le seguenti disposizioni di interesse.
ART. 1 – Ambito di applicazione
Le disposizioni del decreto in esame si applicano ai controlli amministrativi sulle attività economiche svolti dalle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001.
Non rientrano, invece, nell’ambito di applicazione del decreto i controlli in materia fiscale, gli accertamenti e gli accessi ispettivi disposti per la documentazione antimafia di cui al d.lgs. n. 159/2011, i controlli di polizia economico finanziaria, nonché i controlli disposti per esigenze di sicurezza e difesa nazionale, ivi inclusi i controlli di cui alla legge n. 185/1990, e al d.lgs. n. 221/2017. Resta, comunque, fermo il rispetto dei vincoli derivanti dall’ordinamento europeo e dal diritto internazionale.
Inoltre, l’articolo 1 definisce, ai fine del decreto in esame, i concetti di attività economica, controlli, soggetto controllato e diffida amministrativa.
ART. 2 – Semplificazione degli adempimenti amministrativi
L’articolo 2 prevede, tra l’altro, che, nell’ambito dell’attività di elaborazione, da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica (di seguito Dipartimento), di un documento contenente il quadro di sintesi dei controlli amministrativi svolti sulle attività economiche, sono sentite le associazioni di categoria interessate.
ART. 3 – Sistema di identificazione e valutazione del livello di rischio «basso»
L’articolo 3 istituisce un sistema di identificazione e valutazione del rischio basso su base volontaria, riferito ai seguenti ambiti omogenei:
L’Ente Nazionale Italiano di Unificazione (UNI), di cui all’articolo 4 della legge n. 317/1986, elabora, per ciascun ambito omogeneo, consultate le amministrazioni di riferimento, norme tecniche o prassi di riferimento idonee a definire un livello di rischio basso al quale è associabile un Report certificativo.
Le norme tecniche o prassi di riferimento elaborate da UNI sono approvate con decreto del Ministro delle Imprese e del Made in Italy, da adottarsi ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge n. 400/1988, sentite le amministrazioni interessate. Il medesimo decreto indica altresì gli elementi essenziali e il periodo di validità del Report certificativo, i casi di decadenza e le altre norme procedurali ritenute necessarie.
Nella determinazione del livello di rischio basso sono presi in considerazione diversi parametri, tra cui:
Il Report certificativo è rilasciato da organismi di certificazione, ispezione, validazione o verifica, accreditati presso Accredia, l’Organismo nazionale di accreditamento riconosciuto e firmatario degli accordi di mutuo riconoscimento (MLA) dell’Associazione di cooperazione europea per l’accreditamento (EA). I titolari di attività economica che hanno interesse ad ottenere il Report per uno o più ambiti omogenei possono farne domanda ad uno dei predetti organismi di certificazione.
L’Organismo unico di accreditamento trasmette, in via telematica, il Report per l’inserimento nel fascicolo informatico di impresa di cui all’articolo 4 del decreto in esame. Dopo il rilascio del Report certificativo l’organismo di certificazione sottopone il soggetto controllato ad audit periodici per verificare il mantenimento della conformità alla norma di riferimento. Qualora non vi siano più le condizioni di basso rischio, il Report certificativo è immediatamente revocato e ne è data comunicazione all’Organismo unico di accreditamento.
ART. 4 – Fascicolo informatico di impresa e obblighi di consultazione del soggetto che effettua i controlli
Al fine di rendere più efficienti e coordinare i controlli sulle attività economiche ed evitare duplicazioni e sovrapposizioni, nonché programmare l’attività ispettiva in ragione del profilo di rischio, le amministrazioni che svolgono funzioni di controllo, prima di avviare le attività di vigilanza, consultano ed alimentano con gli esiti dei controlli il fascicolo informatico di impresa, di cui all’articolo 2, comma 2, lettera b), della legge n. 580/1993.
In caso di mancato deposito da parte dell’amministrazione del verbale contenente l’esito dei controlli nel fascicolo informatico, l’impresa può richiedere all’amministrazione di provvedere mediante apposita istanza (anche depositata nel fascicolo), recante il numero di protocollo del verbale e la copia dell’atto corredata da una dichiarazione ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000. L’amministrazione adempie entro 5 giorni.
L’amministrazione procedente accede al fascicolo informatico con le modalità definite dal decreto del Ministro delle imprese e del Made in Italy di cui all’articolo 4, comma 6, secondo periodo, del d.lgs. n. 219/2016, avvalendosi anche dei dati ivi presenti concernenti i controlli già svolti dalla stessa amministrazione o dalle amministrazioni diverse operanti nello stesso settore e dei dati relativi alla costituzione, all’avvio e all’esercizio d’attività economiche, nella misura in cui sia previsto dalla disciplina del relativo procedimento amministrativo, nel rispetto dei principi sui dati personali di cui all’articolo 5 del regolamento (UE) 2016/679. Le amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001, non possono richiedere la produzione di documenti e informazioni già disponibili nel fascicolo informatico o comunque in loro possesso. In caso di violazione si applicano le sanzioni di cui all’articolo 18-bis, comma 4, primo periodo, del d.lgs. n. 82/2005.
Gli operatori che abbiano ricevuto la richiesta di documenti o informazioni in violazione di quanto sopra, segnalano tale inadempienza all’Agenzia per l’Italia digitale (AGID). Qualora l’AGID accerti la sussistenza della violazione, pubblica la predetta segnalazione su apposita area del proprio sito istituzionale espungendovi i dati personali relativi al segnalante e, comunque, i dati personali eccedenti le finalità perseguite.
ART. 5 – Principi generali del procedimento di controllo delle attività economiche
Per agevolare e promuovere la comprensione e il rispetto sostanziale della normativa applicabile in materia di controlli, i Ministeri competenti e le regioni pubblicano sui propri siti istituzionali, anche a seguito dell’attività di dialogo e confronto di cui all’articolo 7 del decreto in esame, apposite linee guida o FAQ, anche in considerazione della complessità della disciplina di riferimento.
Il controllo si fonda sul principio della fiducia nell’azione legittima, trasparente e corretta delle amministrazioni che programmano e svolgono i controlli, nonché dei principi di efficacia, efficienza e proporzionalità, tenendo conto delle informazioni in possesso delle amministrazioni competenti in modo da minimizzare le richieste documentali secondo il criterio del minimo sacrificio organizzativo per il soggetto controllato. Ferma restando l’immediata effettuazione dei controlli nel caso di richieste dell’Autorità giudiziaria o di circostanziate segnalazioni di soggetti privati o pubblici, nei casi previsti dal diritto dell’Unione europea, nei casi di controlli per la sicurezza sui luoghi di lavoro e, comunque, ogni qual volta emergano situazioni di rischio, le amministrazioni programmano i controlli e i relativi accessi ispettivi con intervalli temporali correlati alla gravità del rischio.
Nei confronti dei soggetti in possesso del Report di basso rischio di cui al citato articolo 3, le amministrazioni programmano ed effettuano i controlli ordinari non più di una volta l’anno, salvi i casi sopra elencati (richieste dell’Autorità giudiziaria o di circostanziate segnalazioni di soggetti privati o pubblici, casi previsti dal diritto dell’Unione europea, casi di controlli per la sicurezza sui luoghi di lavoro e, comunque, ogni qual volta emergano situazioni di rischio).
Non possono essere effettuate due o più ispezioni diverse sullo stesso operatore economico contemporaneamente, a meno che le amministrazioni non si accordino preventivamente per svolgere una ispezione congiunta.
Quando, all’esito del controllo, l’amministrazione procedente accerta la conformità agli obblighi e agli adempimenti imposti dalla disciplina di riferimento, il soggetto controllato è esonerato dai medesimi controlli nei successivi 10 mesi, salvi i casi già sopra elencati e nel rispetto delle disposizioni di attuazione del diritto dell’Unione europea. Il periodo di esonero dai controlli è riportato nel fascicolo informatico d’impresa. Le amministrazioni improntano la propria attività al rispetto del principio del contraddittorio e adottano i provvedimenti di propria competenza, ivi incluse eventuali sanzioni, in modo proporzionale al livello di rischio di cui al sopra illustrato articolo 3, comma 2, al pregiudizio arrecato, alle dimensioni del soggetto controllato e all’attività economica svolta. In attuazione del principio di trasparenza, salvo che ricorrano i casi già sopra elencati o motivi di urgenza del controllo o esigenze di ricorrere ad accessi ispettivi imprevisti o senza preavviso, l’amministrazione fornisce in formato elettronico, almeno 10 giorni prima del previsto accesso presso i locali dell’attività economica, l’elenco della documentazione necessaria alla verifica ispettiva.
ART. 6 – Violazioni sanabili e casi di non punibilità per errore scusabile
L’articolo 6 prevede che, salvo che il fatto costituisca reato, per le violazioni per le quali è prevista l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria non superiore nel massimo a 5000 euro, l’organo di controllo incaricato, nel caso in cui accerti, per la prima volta nell’arco di un quinquennio, l’esistenza di violazioni sanabili, diffida l’interessato a porre termine alla violazione, ad adempiere alle prescrizioni violate e a rimuovere le conseguenze dell’illecito amministrativo entro un termine non superiore a 20 giorni dalla data della notificazione dell’atto di diffida. In caso di ottemperanza alla diffida, il procedimento sanzionatorio si estingue limitatamente alle inosservanze sanate. L’istituto della diffida amministrativa non si applica a violazioni di obblighi o adempimenti che riguardano la tutela della salute, la sicurezza e l’incolumità pubblica e la sicurezza sui luoghi di lavoro.
In caso di mancata ottemperanza alla diffida entro il termine indicato, l’organo di controllo effettua la contestazione ai sensi dell’articolo 14 della legge n. 689/1981.
I termini concessi per adempiere alla diffida sono sospensivi dei termini previsti per la notificazione degli estremi della violazione. Il mancato adempimento alle prescrizioni contenute nella diffida ovvero i casi di violazione di obblighi o adempimenti che riguardano la tutela della salute, la sicurezza e l’incolumità pubblica e la sicurezza sui luoghi di lavoro comportano, inoltre, la revoca del Report certificativo di cui al predetto articolo 3, ove rilasciato all’operatore economico.
In ogni caso, il soggetto controllato non è responsabile quando le violazioni sono commesse per errore sul fatto non determinato da colpa.
ART. 7 – Meccanismi di dialogo e collaborazione
L’articolo 7 prevede che, qualora vi siano condizioni di obiettiva incertezza sulla corretta interpretazione delle fonti normative riguardanti fattispecie di carattere generale, di massima o di particolare importanza ovvero gravi e ripetute difformità applicative nell’ambito del territorio nazionale, relative a obblighi e adempimenti che sono oggetto dei controlli, le associazioni nazionali di categoria, di cui all’articolo 4 della legge n. 180/2011, possono interpellare l’amministrazione centrale o la regione competente, prospettando una soluzione motivata.
Le richieste che non soddisfano le predette condizioni non sono prese in considerazione. La norma in esame precisa che non ricorrono condizioni di obiettiva incertezza quando l’amministrazione ha già fornito risposta a richieste corrispondenti a quella presentata mediante atti pubblicati nella sottosezione «Controlli sulle imprese» della sezione «Amministrazione trasparente» del sito istituzionale.
In caso di mancato riscontro all’interpello entro termini ragionevoli e comunque entro il termine previsto dalla legge, ai sensi dell’articolo 2 della legge n. 241/1990, le associazioni di categoria possono segnalare tale circostanza al Dipartimento che provvede nell’ambito delle proprie competenze. Le risposte fornite dalle amministrazioni centrali sono pubblicate nella sottosezione «Controlli sulle imprese» della sezione «Amministrazione trasparente» del sito istituzionale e costituiscono criteri interpretativi di carattere generale.
ART. 10 – Trattamento dei dati personali
I trattamenti dei dati di cui al decreto in esame sono effettuati in conformità e nel rispetto delle disposizioni e dei principi di cui al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio.
ART. 11 – Clausola di salvaguardia
Le disposizioni del decreto in esame si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale n. 3/2001.
ART. 12 – Abrogazioni
A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto in esame (ossia dal 2 agosto 2024) è abrogato l’articolo 14, Semplificazione dei controlli sulle imprese, del decreto-legge n. 5/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 35/2012.
Per quanto non riportato, si rinvia al testo del decreto in esame.