Facendo riferimento alla Ns Circolare n°344/C/2024, con la quale si comunicava che il 21 agosto 2024 l’Assessorato Regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro – Dipartimento del lavoro, dell’impiego, dell’orientamento, dei servizi e delle attività formative, aveva pubblicato il Decreto del Dirigente Generale n.2344 del 21.08.2024 contenente l’Avviso 14/2024 per incentivi all’assunzione a valere sul PR FS 2021-2027, si ritiene opportuno affrontare in maniera compiuta l’argomento. L’avviso 14/2024 è destinato alle imprese, indipendentemente dalla soglia dimensionale, che esercitano una attività economica, commerciale, artigianale e industriale nel territorio regionale, secondo la definizione contenuta nell’Allegato I del Reg. CE 651/2014, con esclusione delle lotterie, dei centri scommessa, delle case da gioco e del lavoro in agricoltura. Sono, altresì, esclusi dall’Avviso gli Enti e le amministrazioni pubbliche, incluse società in house partecipate da pubbliche amministrazioni e soggette ai poteri di controllo e vigilanza di queste ultime.
L’avviso prevede il riconoscimento di un incentivo per l’assunzione, fino ad un massimo di 10.000,00 euro l’anno per tre anni, con una dotazione finanziaria complessiva pari ad euro 40.102.530,00, che sarà ripartita con procedura a sportello fino ad esaurimento risorse.
L’incentivo sarà riconosciuto alle aziende che:
- abbiano assunto a partire dal 01/01/2024 ovvero assumano fino alla data della domanda e, comunque fino al 10/10/2024, lavoratori con contratto subordinato a tempo indeterminato;
- abbiano trasformato a partire dal 01/01/2024 ovvero trasformino fino alla data della domanda e, comunque fino al 10/10/2024, contratti di lavoro a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato;
- abbiano assunto a partire dal 01/01/2024 ovvero assumano fino alla data della domanda e, comunque fino al 10/10/2024, soggetti provenienti da un tirocinio formativo svolto nella medesima azienda con contratto di lavoro a tempo indeterminato. In tale ultimo caso, l’azienda dovrà impegnarsi all’assunzione del tirocinante all’indomani della fine del percorso formativo o comunque entro 10 giorni dal decreto di finanziamento. Sono esclusi i contratti di apprendistato.
Nel caso di lavoratore assunto con contratto subordinato a tempo indeterminato e ad orario parziale, l’incentivo potrà essere richiesto solo per riduzioni non inferiori al 50% del normale orario di lavoro a tempo pieno previsto dal rispettivo CCNL di categoria. L’incentivo all’assunzione dovrà essere rimodulato in proporzione alla spesa agevolabile calcolata al netto di altri contributi o benefici percepiti dall’impresa al momento dell’istanza e potrà essere riconosciuto per un numero massimo di 10 lavoratori assunti a tempo indeterminato, nel rispetto del regolamento “de minimis” previsto dalle norme europee.
Le imprese richiedenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
- Avere una unità produttiva in Sicilia;
- Assumere il lavoratore/la lavoratrice per cui si chiede l’incentivo presso la suddetta unità produttiva;
- Essere regolarmente iscritte presso il registro delle imprese della CCIAA territorialmente competente, con stato attivo ed essere operative alla data di presentazione della domanda di incentivo;
- Essere in regola con le norme in materia contributiva e previdenziale attestate nel DURC;
- Garantire trattamenti non inferiori a quelli previsti dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro e territoriali, se presenti, sottoscritti dalle Organizzazioni Sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale;
- Essere in regola con la normativa vigente in materia di sicurezza del lavoro, assicurazioni sociali obbligatorie nonché rispettare la normativa in materia fiscale;
- Essere in regola con le assunzioni previste dalla Legge 68/99 sul collocamento mirato ai disabili;
- Non essere state destinatarie, nei tre anni precedenti la data di presentazione della domanda di incentivo, di provvedimenti di revoca di agevolazioni pubbliche ad eccezione di quelli derivanti da rinunce da parte delle imprese
- Non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione di attività o di concordato preventivo e in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione del proprio stato, ovvero di non avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- Non essere destinatarie di provvedimenti di divieto, decadenza o sospensione di cui al Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione);
- Non aver ricevuto alcuna condanna, con sentenza passata in giudicato, per qualsiasi reato che determina l’incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione;
- Non essere incorse in una delle cause di esclusione di cui all’art. 1 bis comma 14 della Legge 18/10/2001 n. 383 e ss.m.i. e non essere destinatarie di sanzioni interdittive di cui al D.Lgs. n. 231/2001 o di altre sanzioni interdittive limitative, in via temporanea;
- Non avere in corso contratti di solidarietà che prevedono la riduzione dell’orario di lavoro al fine del mantenimento dei livelli occupazionali;
- Non aver effettuato nei sei mesi precedenti alla data di assunzione incentivata licenziamenti individuali o plurimi, ad esclusione dei casi di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, ai sensi della normativa vigente, ovvero licenziamenti collettivi ai sensi della normativa vigente.
Possono presentare istanza per ottenere l’incentivo anche imprese di somministrazione, nel caso di stipula di un contratto di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato.
L’avviso prevede espressamente anche le cause di inammissibilità della richiesta di incentivo e tra queste si segnalano le seguenti ipotesi:
- se l’assunzione costituisce attuazione di un obbligo preesistente, stabilito da norme di legge o della contrattazione collettiva, anche nel caso in cui il lavoratore avente diritto all’assunzione viene utilizzato mediante contratto di somministrazione di lavoro (es. assunzione di un disabile);
- se l’assunzione viola il diritto di precedenza, stabilito dalla legge o dal contratto collettivo, alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine, anche nel caso in cui, prima dell’utilizzo di un lavoratore mediante contratto di somministrazione, l’utilizzatore non abbia preventivamente offerto la riassunzione al lavoratore titolare di un diritto di precedenza per essere stato precedentemente licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine;
- se il datore di lavoro o l’utilizzatore con contratto di somministrazione hanno in atto sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale, salvi i casi in cui l’assunzione, la trasformazione o la somministrazione siano finalizzate all’assunzione di lavoratori inquadrati ad un livello diverso da quello posseduto dai lavoratori sospesi o da impiegare in diverse unità produttive;
- se, con riferimento a quei lavoratori che sono stati licenziati nei sei mesi precedenti da parte di un datore di lavoro che, al momento del licenziamento, presenta assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli del datore di lavoro che assume o utilizza in somministrazione, ovvero risulta con quest’ultimo in rapporto di collegamento o controllo;
- se con riferimento al contratto di somministrazione i benefici economici legati all’assunzione sono trasferiti in capo all’utilizzatore il cui beneficio viene computato in capo all’utilizzatore;
- nel caso di assunzioni o trasformazioni operate da imprese che avendo beneficiato di agevolazioni previste da leggi regionali della Regione Siciliana per le quali è stata disposta a qualsiasi titolo la revoca, non abbiano ancora provveduto alla loro integrale restituzione;
- nel caso di assunzioni o trasformazioni operate da imprese che operino nei settori esclusi dal Reg. “de minimis” Reg. (UE) n. 2831/2023.
Sono destinatari della misura i lavoratori che al momento della sottoscrizione del contratto di lavoro sono residenti o domiciliati in Sicilia da almeno sei mesi, hanno un’età compresa tra i 18 e i 65 anni compiuti, sono inoccupati ovvero disoccupati ai sensi della normativa vigente.
Gli incentivi per l’assunzione possono essere erogati dalla Regione Sicilia secondo le seguenti due modalità tra loro alternative:
- in un’unica quota, a saldo, erogata dopo 36 mesi dall’avvio del contratto, previa presentazione sul sistema informatico dedicato di apposita domanda di rimborso, da presentare, a pena di decadenza dal contributo, entro 90 giorni dalla conclusione dei 36 mesi del rapporto di lavoro o dalle cause estintive del rapporto di lavoro, indicate nell’art. 14.6 dell’Avviso, che consentono il pagamento totale o parziale dell’incentivo per l’assunzione;
- in due quote, di cui:
- la prima quota a titolo di anticipazione, nella misura del 70% degli incentivi concessi, previa avvenuta assunzione nei tempi previsti e presentazione di apposita fideiussione bancaria o polizza assicurativa di importo pari alla somma da erogare a titolo di anticipazione;
- la seconda quota, a saldo dell’incentivo concesso, erogata dopo 36 mesi dall’avvio del contratto, previa presentazione sull’apposita piattaforma informatica della domanda di rimborso, da presentare entro 90 giorni dalla conclusione dei 36 mesi del rapporto di lavoro o dalle cause estintive del rapporto di lavoro che consentono il pagamento totale o parziale dell’incentivo per l’assunzione.
Si segnala, inoltre che, come indicato all’art. 7 dell’Avviso, che disciplina le modalità e i termini di presentazione delle domande, i beneficiari possono presentare richiesta di “Incentivi per l’assunzione” mediante il supporto di un apposito sistema informatico che è stato reso disponibile con Decreto del Dirigente Generale n. 2574 del 13/09/2024 (che si allega alla presente).
Per consentire l’inserimento delle istanze a valere sull’“Avviso n.14/2024 – Avviso per incentivi all’assunzione”, sulla piattaforma informatica dedicata all’indirizzo www.fse.regione.sicilia.it, è stata disposta l’apertura della prima finestra temporale a far data dal 18 settembre 2024 dalle ore 09:00:00 fino alla data del 10 ottobre 2024 alle ore 23:59:59.
Mentre, per la convalida delle istanze, al fine di formare la prevista graduatoria a sportello in base alla data e all’orario di effettuazione di detta convalida, è stata disposta l’apertura della finestra temporale di convalida a far data dal 18 ottobre 2024 dalle ore 09:00:00 fino alla data del 25 ottobre 2024 alle ore 23:59:59.
Per ogni ulteriore dettaglio si rinvia all’Avviso 14/2024 e ai relativi allegati (in calce riproposti in formato zip).
La scrivente direzione è a disposizione per qualsiasi richiesta di assistenza, supporto e chiarimento.
Allegati
Circolare_n°362_C_2024Apri
DDG_Apertura_finestre_temporali_-_procedura_a_sportello_AVVISO_14_-_2024(firmato)Apri
DDG_2344_APPROVAZIONE_AVVISO_14_2024_Decreto_incentivi_assunzioneApri