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Circolare n°388/C/2024: RENTRI e Gestione adempimenti Rifiuti – Commento.

7 Ottobre 2024
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Con riferimento alle Ns ultime Circolari sulla materia (circolare n°350/C/2024: Nuovo sistema di tracciabilità dei Rifiuti – RENTRI e la circolare n°367/C/2024: RENTRI: calendario eventi formativi territoriali organizzati dall’Albo smaltitori e chiarimenti registri e vidimazione dal 4/11/2024), riteniamo opportuno riportare di seguito una sintesi delle principali novità in arrivo in tema di RENTRI, di Registro di carico e scarico e di Formulari rifiuti.

ISCRIZIONE AL RENTRI

(Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti)

A decorrere dal 15 dicembre 2024 al 13 febbraio 2025 dovranno iscriversi al RENTRI, mediante accreditamento alla piattaforma telematica, gli appartenenti al primo gruppo obbligato che comprende:

  • i produttori iniziali di rifiuti pericolosi che occupano più di 50 dipendenti;
  • i produttori iniziali di rifiuti non pericolosi (derivanti da lavorazioni industriali, da lavorazioni artigianali, dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento dei fumi) che occupano più di 50 dipendenti;
  • gli enti e le imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti;
  • gli enti e le imprese che eseguono il trasporto di rifiuti a titolo professionale o che operano in qualità di commercianti o intermediari di rifiuti senza detenzione;
  • i consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti.

I soggetti non obbligati, o per i quali non decorra ancora l’obbligo, potranno iscriversi al RENTRI volontariamente.

 

 

Il secondo gruppo di aziende obbligate all’iscrizione, che comprende:

  • i produttori di rifiuti pericolosi con un numero di dipendenti compreso tra i 11 e 50;
  • i produttori iniziali di rifiuti non pericolosi (derivanti da lavorazioni industriali, da lavorazioni artigianali, dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento dei fumi) con un numero di dipendenti compreso tra i 11 e 50,

dovrà iscriversi al RENTRI nel periodo che dal 15 giugno 2025 al 14 agosto 2025.

Il terzo gruppo di aziende comprende i produttori di rifiuti pericolosi che occupano fino a 10 dipendenti e dovrà iscriversi nel periodo che va dal 15 dicembre 2025 al 13 febbraio 2026.

Si precisa che il numero dei dipendenti è calcolato in base al numero di persone, presenti nell’impresa al 31 dicembre dell’anno precedente, che lavorano con vincoli di subordinazione in forza di un contratto di lavoro e che percepiscono una remunerazione. Il numero dei dipendenti è fornito al RENTRI dal Registro imprese ed è riferito all’impresa e non alla singola unità locale, qualora il numero di dipendenti fornito dal Registro imprese non fosse aggiornato è possibile modificarlo al momento dell’iscrizione al RENTRI o anche al momento del pagamento del contributo annuale.

Il primo accesso all’area riservata del RENTRI per l’iscrizione deve essere effettuato da una persona (rappresentante) avente titolo per rappresentare l’operatore (impresa, ente o altri soggetti obbligati). Nel caso d’impresa i poteri del rappresentante vengono verificati dal sistema automaticamente consultando il Registro Imprese tenuto dalle Camere di Commercio. L’accesso del rappresentante avviene mediante autenticazione con identità digitale (SPID, CNS, CIE).

Successivamente il rappresentante potrà individuare una o più persone in qualità di incaricati che potranno accedere e operare nell’area riservata. L’incaricato può essere una persona interna o esterna all’impresa e non necessariamente deve essere un soggetto con titolo di rappresentanza. Anche l’accesso al RENTRI degli incaricati avviene mediante autenticazione con identità digitale (SPID, CNS, CIE).

NUOVI MODELLI DI REGISTRO DI CARICO E SCARICO

Dal 13 febbraio 2025 entrerà in vigore il nuovo formato di registro definito dal D.M. 59/2023. Le modalità di compilazione del nuovo modello sono state definite con il Decreto Direttoriale n. 251 del 19 dicembre 2023.

Da tale data le aziende del primo gruppo terranno il registro in formato digitale,

  • attraverso un proprio sistema gestionale, oppure
  • attraverso i servizi di supporto messi a disposizione dal MASE tramite il RENTRI.

Il registro digitale dovrà essere vidimato digitalmente utilizzando il servizio delle Camere di commercio accessibile sempre tramite il portale RENTRI a partire dal 23 gennaio 2025.

Il registro digitale dovrà inoltre essere conservato secondo quanto previsto dal Codice dell’Amministrazione digitale in modo da garantire che vengano preservati i requisiti di autenticità, integrità, affidabilità e leggibilità stabiliti dalle linee guida AgID. Il processo di conservazione digitale consentirà di non dover più stampare i registri su supporti cartacei preventivamente vidimati; solo su richiesta degli enti di controllo si dovrà stampare una copia cartacea. Dal 13 febbraio 2025 e fino alla data di iscrizione al RENTRI i produttori di rifiuti fino a 50 dipendenti (secondo e terzo gruppo) continueranno a tenere i registri in formato cartaceo, ma con il nuovo modello reperibile dal portale RENTRI. Una volta stampati su supporto cartaceo i registri dovranno essere vidimati presso gli uffici delle Camere di commercio territorialmente competenti. Per la vidimazione dei registri cronologici di carico e scarico cartacei dovrà essere versato alla Camera di Commercio un diritto di segreteria.

La funzionalità di stampa del registro di carico e scarico in bianco da presentare per la vidimazione alla CCIAA sarà disponibile dal 4 novembre 2024. Il servizio sarà accessibile attraverso il portale RENTRI e non richiederà alcuna registrazione o iscrizione. In ogni caso la vidimazione dei fogli di registro di carico e scarico in bianco potrà avvenire anche dopo il 13 febbraio 2025, purché tale vidimazione preceda la prima annotazione a partire da tale data. Dalla data di iscrizione al RENTRI si applicherà, anche ai soggetti del secondo e terzo gruppo, l’obbligo di tenuta del registro in formato digitale.

NUOVI FORMULARI DI IDENTIFICAZIONE DEI RIFIUTI (FIR)

Dal 13 febbraio 2025 entrerà in vigore anche il nuovo formato di FIR definito dal D.M. 59/2023. Le modalità di compilazione del nuovo modello sono state definite con il Decreto Direttoriale n. 251 del 19 dicembre 2023.

Con l’entrata in vigore del nuovo modello i FIR verranno emessi e vidimati digitalmente tramite la piattaforma RENTRI e saranno utilizzati in formato cartaceo da tutti gli operatori, anche da quelli non ancora iscritti o non obbligati all’iscrizione al RENTRI.

La vidimazione digitale può avvenire alternativamente mediante:

  • l’interoperabilità con il sistema gestionale dell’operatore, oppure
  • con il servizio di vidimazione digitale disponibile sul portale RENTRI.

La funzionalità di stampa e vidimazione del formulario sarà disponibile a partire dal 23 gennaio 2025.

A decorrere dal 13 febbraio 2025 tutti i soggetti (enti, imprese o altre organizzazioni) che non dispongono di sistemi gestionali, per la gestione del FIR cartaceo e la sua vidimazione digitale possono utilizzare i servizi di supporto resi disponibili dal RENTRI.

Per l’utilizzo dei servizi di supporto: 

  • il soggetto già iscritto al RENTRI accede all’area riservata “Operatori”;
  • il soggetto non ancora iscritto, o non soggetto ad obbligo di iscrizione, accede all’area “Produttori di rifiuti non iscritti”.

L’accesso alle aree riservate avviene mediante autenticazione con identità digitale (SPID per persona fisica o giuridica, CNS, CIE). 

I servizi di supporto consentono:

  1. l’emissione del FIR cartaceo vidimato digitalmente e identificato da un numero univoco rilasciato dal RENTRI. L’operatore può decidere se avere un’unica numerazione progressiva dei FIR per tutte le sue unità locali, oppure numerazioni progressive distinte per ciascuna unità locale;
  2. l’inserimento dei dati relativi al produttore/detentore, al trasportatore, al destinatario, all’eventuale intermediario, alla tipologia e quantità stimata di rifiuto;
  3. la produzione del file in formato pdf ai fini della stampa, secondo il modello riportato all’Allegato II del D.M. 4 aprile 2023 n.59, con possibilità di compilazione manuale in alternativa a quella mediante applicazione web.

Dal 13 febbraio 2026 i produttori iscritti al RENTRI emetteranno in formato digitale il FIR, per i rifiuti pericolosi e per i rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali, da lavorazioni artigianali, dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento dei fumi. In tutti gli altri casi non vi sarà l’obbligo di emissione e gestione del FIR in formato digitale e potrà continuare ad essere utilizzato il supporto cartaceo.

Per la compilazione del FIR digitale sarà possibile utilizzare i sistemi gestionali degli operatori o i servizi di supporto messi a disposizione dal RENTRI.

Si ricorda che tutto il materiale utilizzato durante la formazione già realizzata è liberamente accessibile sul portale RENTRI nella sezione Supporto -> Eventi formativi. Sul portale, oltre ai manuali operativi, sono anche disponibili un’ampia raccolta di risposte puntuali ai quesiti ricevuti.

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