È stata pubblicata, nella Gazzetta Ufficiale n. 236/2024, la legge n. 143/2024 (allegato alla presente), di conversione, con modificazioni, del decreto-legge n. 113/2024, recante “Misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi ed interventi di carattere economico” (c.d. decreto Omnibus).
Con particolare riferimento alle novità in materia di lavoro, si segnala che, in sede di conversione del citato decreto, è stato introdotto, all’art. 2-bis, il c.d. BONUS NATALE.
In particolare, nelle more dell’introduzione del regime fiscale sostitutivo previsto dall’articolo 5, comma 1, lettera a), numero 2.4), della legge n. 111/2023, per l’anno 2024, è prevista l’erogazione di un’indennità, di importo pari a 100 euro, ai lavoratori dipendenti per i quali ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:
a) il lavoratore ha un reddito complessivo non superiore a 28.000 euro;
b) il lavoratore ha il coniuge non legalmente ed effettivamente separato e almeno un figlio, anche se nato fuori del matrimonio, riconosciuto, adottivo o affidato, che si trovano nelle condizioni previste dall’articolo 12, comma 2, del TUIR, oppure ha almeno un figlio che si trova in tali condizioni e per il quale sussistano anche le circostanze previste dall’articolo 12, comma 1, lettera c), decimo periodo, del TUIR;
c) l’imposta lorda determinata sui redditi di cui all’articolo 49 del TUIR, con esclusione di pensioni e di assegni a esse equiparati, percepiti dal lavoratore, è di importo superiore a quello della detrazione spettante ai sensi dell’articolo 13, comma 1, del TUIR.
L’indennità, che non concorre alla formazione del reddito complessivo del lavoratore dipendente, viene rapportata al periodo di lavoro.
Ai fini della determinazione del reddito complessivo di cui alla lettera a) dell’elenco sopra riportato, rileva anche la quota esente dei redditi agevolati ai sensi dell’articolo 44, comma 1, del decreto-legge n. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122/2010, dell’articolo 16 del decreto legislativo n. 147/2015, dell’articolo 5, commi 2-bis, 2-ter e 2-quater, del decreto-legge n. 34/2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 58/2019, e dell’articolo 5 del decreto legislativo n. 209/2023.
Il medesimo reddito complessivo è assunto al netto del reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze di cui all’articolo 10, comma 3-bis, del TUIR.
I sostituti d’imposta, di cui agli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600/1973, riconoscono l’indennità in esame unitamente alla tredicesima mensilità su richiesta del lavoratore, che attesta per iscritto di avervi diritto indicando il codice fiscale del coniuge e dei figli, e verificano in sede di conguaglio la spettanza della stessa.
Qualora in tale sede l’indennità si riveli non spettante, i medesimi sostituti d’imposta provvedono al recupero del relativo importo.
I sostituti d’imposta compensano il credito maturato, mediante compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo n. 241/1997, a partire dal giorno successivo all’erogazione in busta paga dell’indennità.
L’indennità è rideterminata nella dichiarazione dei redditi presentata dal contribuente ed è riconosciuta anche qualora non sia stata erogata dal sostituto d’imposta ovvero se le remunerazioni percepite non sono state assoggettate a ritenuta.
L’indennità risultante dalla dichiarazione dei redditi è computata nella determinazione del saldo dell’imposta sul reddito delle persone fisiche.
Qualora l’indennità erogata dal sostituto d’imposta risulti non spettante o spettante in misura inferiore, il relativo importo è restituito in sede di dichiarazione.
Per quanto non riportato, si rinvia al testo della legge.