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Circolare n°407/C/2024: Concordato preventivo biennale: 31 ottobre 2024 il termine per aderire.

21 Ottobre 2024
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Facendo riferimento alla Ns Circolare n°272/C/2024, si ricorda che il Concordato preventivo biennale (CPB) punta ad aiutare le partite IVA (contribuenti esercenti attività d’impresa, arti o professioni) a rispettare i propri obblighi fiscali e dichiarativi al fine di instaurare un rapporto collaborativo, trasparente e semplificato tra contribuenti e fisco.

Esso è stato introdotto dagli articoli 6 e seguenti del d.lgs. n. 13 del 2024, e consente per due anni di pagare le tasse sulla base di una proposta formulata dall’Agenzia delle Entrate, coerente con i dati contenuti nelle banche dati a disposizione dell’Amministrazione finanziaria e i redditi dichiarati dal contribuente. Il CPB si rivolge ai soggetti che applicano gli Indici sintetici di affidabilità (ISA) e a coloro che hanno aderito al regime forfettario .

Si può aderire alla proposta di Concordato entro il 31 ottobre 2024 ovvero entro il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi per il periodo d’imposta 2023.

I soggetti che aderiscono alla proposta di CPB accedono a specifici benefici premiali (compresi quelli relativi all’imposta sul valore aggiunto) e, salvo che ricorrano le cause di decadenza previste dalla legge, sono esclusi dagli accertamenti tributari. In particolare, se il contribuente accetta la proposta, i maggiori redditi effettivamente conseguiti durante il biennio 2024 e 2025 non verranno considerati ai fini del calcolo delle imposte. Inoltre, sulla parte di reddito concordato eccedente il reddito dichiarato nel periodo d’imposta antecedente (il 2023), verrà applicata un’imposta sostitutiva che:

  • per i soggetti ISA -> varia dal 10% al 15%, in base al punteggio ottenuto;
  • per i forfettari -> 10% o 3% per forfettari start up.

Invece, nel caso in cui non accetti la proposta o decada dal CPB, il contribuente verrà inserito in liste selettive e potrà essere soggetto a controlli da parte dell’Agenzia delle Entrate. Resta inteso che, qualora il contribuente abbia correttamente adempiuto agli obblighi tributari, non vi sarà nessuna ulteriore conseguenza in termini di accertamenti fiscali.

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Circolare_n°407_C_2024
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