Gentili Associati,
In seguito ai recenti colloqui con il nostro avvocato Enrico Canzonieri, desideriamo condividere con voi alcune riflessioni importanti relative alla prescrizione degli interessi moratori derivanti dal ritardato pagamento nei contratti di appalto pubblico.
Il nostro legale ha precisato quanto segue:
1. Normativa di riferimento: L’articolo 2948, n. 4 del Codice Civile stabilisce che gli interessi, nonché tutto ciò che deve essere pagato periodicamente (ad anno o in termini più brevi), sono soggetti a una prescrizione quinquennale. Tuttavia, per gli interessi moratori derivanti da ritardi nei pagamenti degli appalti pubblici, la Corte di Cassazione ha da tempo chiarito che la prescrizione quinquennale non si applica in tutti i casi.
2. Giurisprudenza consolidata: Secondo la Corte di Cassazione, la prescrizione quinquennale prevista dall’art. 2948, n. 4, c.c. per gli interessi è applicabile solo se l’obbligazione di pagamento è periodica, ossia soggetta a una prestazione che può essere adempiuta solo con il decorso del tempo (obbligazione di durata). Nel caso degli interessi moratori derivanti da ritardato pagamento in ambito di appalti pubblici, questi non sono caratterizzati da periodicità, in quanto sono di fonte legale e diventano esigibili immediatamente a seguito del ritardo nel pagamento del prezzo di appalto. Pertanto, la prescrizione quinquennale non è applicabile.
3. Orientamento della Corte di Cassazione: Con riferimento alle pronunce più recenti, come la sentenza n. 11125/2024, la Corte ha ribadito che gli interessi moratori non sono contraddistinti da periodicità, per cui non si applica la prescrizione breve quinquennale. L’unico caso in cui potrebbe esserci una prescrizione più breve è qualora tra le parti sia stato esplicitamente concordato un trattamento autonomo e periodico del debito per gli interessi.
4. Conclusioni: Alla luce di quanto esposto, si ritiene che, in assenza di accordi specifici tra l’appaltatore e la Stazione Appaltante che attribuiscano periodicità al debito per interessi, il termine di prescrizione applicabile agli interessi moratori sia quello ordinario di dieci anni.
Questo parere giuridico conferma l’orientamento prevalente in giurisprudenza e si ritiene che sia ancora pienamente valido, nonostante l’abrogazione di alcune norme precedenti, come il d.P.R. n. 1063/1962.
Vi invitiamo, pertanto, a prendere visione di quanto sopra e a tenere in considerazione tale posizione nell’ambito dei contratti di appalto pubblico.
Restiamo a disposizione per eventuali chiarimenti o per fornire assistenza in relazione a specifiche situazioni contrattuali.